ART. 6.

   1.  L'articolo  13  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
   "ART.  13.  -  (Contenuti  delle  speciali  misure di protezione e
adozione  di  provvedimenti  provvisori).  -  1.  Sulla  proposta  di
ammissione   alle  speciali  misure  di  protezione,  la  commissione
centrale  di cui all'articolo 10, comma 2, delibera a maggioranza dei
suoi  componenti, purche' siano presenti alla seduta almeno cinque di
questi.  In  caso  di  parita' prevale il voto del presidente. Quando
risultano  situazioni  di  particolare  gravita'  e  vi  e' richiesta
dell'autorita'  legittimata  a  formulare  la proposta la commissione
delibera,  anche  senza  formalita'  e comunque entro la prima seduta
successiva  alla  richiesta,  un piano provvisorio di protezione dopo
aver acquisito, ove necessario, informazioni dal Servizio centrale di
protezione  di  cui  all'articolo  14  o  per il tramite, di esso. La
richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'articolo 11, comma
7, la indicazione quantomeno sommaria dei fatti sui quali il soggetto
interessato  ha  manifestato  la volonta' di collaborare e dei motivi
per  i  quali la collaborazione e' ritenuta attendibile e di notevole
importanza;  specifica  inoltre  le  circostanze  da cui risultano la
particolare  gravita'  del  pericolo  e  l'urgenza  di provvedere. Il
provvedimento   con   il  quale  la  commissione  delibera  il  piano
provvisorio   di  protezione  cessa  di  avere  effetto  se,  decorsi
centottanta  giorni,  l'autorita' legittimata a formulare la proposta
di  cui  all'articolo  11  non  ha  provveduto  a  trasmetterla  e la
commissione non ha deliberato sull'applicazione delle speciali misure
di   protezione   osservando  le  ordinarie  forme  e  modalita'  del
procedimento.  Il  presidente  della  commissione  puo'  disporre  la
prosecuzione  del  piano  provvisorio  di  protezione  per  il  tempo
strettamente  necessario a consentire l'esame della proposta da parte
della   commissione   medesima.   Quando   sussistono  situazioni  di
eccezionale  urgenza che non consentono di attendere la deliberazione
della  commissione e fino a che tale deliberazione non interviene, su
motivata richiesta della competente autorita' provinciale di pubblica
sicurezza,  il Capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza   puo'  autorizzare  detta  autorita'  ad  avvalersi  degli
specifici   stanziamenti  previsti  dall'articolo  17  specificandone
contenuti  e  destinazione.  Nei  casi  in  cui e' applicato il piano
provvisorio  di  protezione,  il  presidente  della  commissione puo'
richiedere   al   Servizio   centrale  di  protezione  una  relazione
riguardante  la  idoneita'  dei  soggetti  a  sottostare agli impegni
indicati nell'articolo 12.
   2.  Per  stabilire se sia necessario applicare taluna delle misure
di  protezione e, in caso positivo, per individuare quale di esse sia
idonea in concreto, la commissione centrale puo' acquisire specifiche
e  dettagliate  indicazioni  sulle  misure di prevenzione o di tutela
gia'  adottate  o  adottabili  dall'autorita'  di pubblica sicurezza,
dall'Amministrazione  penitenziaria  o  da altri organi, nonche' ogni
ulteriore  elemento eventualmente occorrente per definire la gravita'
e  l'attualita'  del pericolo in relazione alle caratteristiche delle
condotte di collaborazione.
   3.   Esclusivamente   al  fine  di  valutare  la  sussistenza  dei
presupposti  per  l'applicazione delle speciali misure di protezione,
la  commissione  centrale  puo'  procedere  anche all'audizione delle
autorita'  che  hanno  formulato  la  proposta o il parere e di altri
organi   giudiziari,  investigativi  e  di  sicurezza;  puo'  inoltre
utilizzare  gli  atti  trasmessi  dall'autorita' giudiziaria ai sensi
dell'articolo 118 del codice di procedura penale.
   4.  Il  contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal
comma  1  e  delle  speciali  misure di protezione che la commissione
centrale  puo'  applicare  nei  casi  in cui non provvede mediante la
definizione  di  uno  speciale  programma  e'  stabilito  nei decreti
previsti  dall'articolo  17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali
misure di protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre
che  dalla  predisposizione  di  misure  di tutela da eseguire a cura
degli   organi   di   polizia   territorialmente   competenti,  dalla
predisposizione  di  accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione
delle  misure  necessarie  per  i  trasferimenti in comuni diversi da
quelli  di  residenza,  dalla  previsione  di  interventi contingenti
finalizzati   ad  agevolare  il  reinserimento  sociale  nonche'  dal
ricorso,  nel  rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a
modalita' particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
traduzioni e piantonamenti.
   5.   Se,  ricorrendone  le  condizioni,  la  commissione  centrale
delibera  la  applicazione  delle  misure  di  protezione mediante la
definizione  di  uno  speciale programma, questo e' formulato secondo
criteri  che  tengono  specifico conto delle situazioni concretamente
prospettate  e  puo'  comprendere,  oltre  alle misure richiamate nel
comma  4,  il  trasferimento  delle  persone  non  detenute in luoghi
protetti,  speciali  modalita' di tenuta della documentazione e delle
comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale
ed  economica,  cambiamento  delle  generalita'  a  norma del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, misure
atte  a  favorire  il reinserimento sociale del collaboratore e delle
altre  persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie
eventualmente necessarie.
   6.  Le  misure  di  assistenza  economica  indicate  nel  comma  5
comprendono,  in  specie,  sempreche'  a  tutte o ad alcune non possa
direttamente  provvedere  il  soggetto  sottoposto  al  programma  di
protezione,   la   sistemazione   alloggiativa   e  le  spese  per  i
trasferimenti,  le  spese  per  esigenze  sanitarie  quando  non  sia
possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie, l'assistenza
legale  e  l'assegno  di  mantenimento  nel caso di impossibilita' di
svolgere attivita' lavorativa. La misura dell'assegno di mantenimento
e  delle  integrazioni  per  le  persone  a carico prive di capacita'
lavorativa e' definita dalla commissione centrale e non puo' superare
un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3,
commi  6  e  7,  della  legge  8  agosto  1995,  n. 335. L'assegno di
mantenimento  puo'  essere annualmente modificato in misura pari alle
variazioni  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le famiglie di
operai  ed  impiegati  rilevate dall'ISTAT. L'assegno di mantenimento
puo'  essere  integrato  dalla commissione con provvedimento motivato
solo   quando   ricorrono  particolari  circostanze  influenti  sulle
esigenze  di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
del  soggetto  sottoposto  al  programma di protezione, eventualmente
sentiti  l'autorita'  che  ha  formulato  la proposta, il procuratore
nazionale  antimafia  o  i  procuratori  generali interessati a norma
dell'articolo  11.  Il  provvedimento  e'  acquisito  dal giudice del
dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono
utilizzate  le  dichiarazioni  del  collaboratore. Lo stesso giudice,
sempre  su  richiesta  della  difesa  dei  soggetti di cui al periodo
precedente,  acquisisce  l'indicazione dell'importo dettagliato delle
spese sostenute per la persona sottoposta al programma di protezione.
Le  spese  di  assistenza  legale  sono  liquidate dal giudice previo
parere  del  consiglio  dell'ordine  degli  avvocati  presso  cui  il
difensore e' iscritto.
   7.   Nella   relazione  prevista  dall'articolo  16,  il  Ministro
dell'interno  indica il numero complessivo dei soggetti e l'ammontare
complessivo  delle  spese  sostenute  nel  semestre  per l'assistenza
economica  dei  soggetti  sottoposti  a  programma  di  protezione e,
garantendo   la   riservatezza   dei  singoli  soggetti  interessati,
specifica   anche  l'ammontare  delle  integrazioni  dell'assegno  di
mantenimento  eventualmente  intervenute  e  le esigenze che le hanno
motivate.
   8.  Ai  fini  del  reinserimento sociale dei collaboratori e delle
altre  persone sottoposte a protezione, e' garantita la conservazione
del  posto  di lavoro ovvero il trasferimento ad altra sede o ufficio
secondo  le  forme  e le modalita' che, assicurando la riservatezza e
l'anonimato  dell'interessato,  sono  specificate in apposito decreto
emanato  dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia,  sentiti  gli  altri Ministri interessati. Analogamente si
provvede  per  la definizione di specifiche misure di assistenza e di
reinserimento  sociale  destinate  ai  minori compresi nelle speciali
misure di protezione.
   9.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  autorizzare  con provvedimento
motivato  i  soggetti  di  cui  al comma 2 dell'articolo 16-quater ad
incontrarsi  tra loro quando ricorrono apprezzabili esigenze inerenti
alla vita familiare.
   10.  Al  fine  di  garantire  la  sicurezza,  la riservatezza e il
reinserimento  sociale  delle persone sottoposte a speciale programma
di protezione a norma del comma 5 e che non sono detenute o internate
e' consentita l'utilizzazione di un documento di copertura.
   11.  L'autorizzazione  al  rilascio  del  documento  di  copertura
indicato  nel comma 10 e' data dal Servizio centrale di protezione di
cui  all'articolo  14  il  quale  chiede alle autorita' competenti al
rilascio,   che  non  possono  opporre  rifiuto,  di  predisporre  il
documento  e  di  procedere alle registrazioni previste dalla legge e
agli  ulteriori  adempimenti eventualmente necessari. Si applicano le
previsioni  in tema di esonero da responsabilita' di cui all'articolo
5  del  decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119. Presso il Servizio
centrale  di  protezione e' tenuto un registro riservato attestante i
tempi,  le  procedure  e i motivi dell'autorizzazione al rilascio del
documento.
   12.   Quando   ricorrono   particolari  motivi  di  sicurezza,  il
procuratore  della  Repubblica  o  il  giudice possono autorizzare il
soggetto  interrogato o esaminato a eleggere domicilio presso persona
di  fiducia  o presso un ufficio di polizia, ai fini delle necessarie
comunicazioni o notificazioni.
   13.  Quando la proposta o la richiesta per l'ammissione a speciali
forme di protezione e' formulata nei confronti di soggetti detenuti o
internati,   il   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria
provvede  ad  assegnare  i  soggetti medesimi a istituti o sezioni di
istituto  che  garantiscano le specifiche esigenze di sicurezza. Allo
stesso  modo  il  Dipartimento  provvede  in vista della formulazione
della proposta e su richiesta del procuratore della Repubblica che ha
raccolto   o   si   appresta   a   raccogliere  le  dichiarazioni  di
collaborazione   o   il  verbale  illustrativo  dei  contenuti  della
collaborazione previsto dall'articolo 16-quater.
   14.  Nei  casi  indicati  nel  comma 13, la custodia e' assicurata
garantendo  la  riservatezza dell'interessato anche con le specifiche
modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, e
procurando  che  lo  stesso  sia  sottoposto  a misure di trattamento
penitenziario,  specie organizzative, dirette ad impedirne l'incontro
con  altre  persone che gia' risultano collaborare con la giustizia e
dirette ad assicurare che la genuinita' delle dichiarazioni non possa
essere  compromessa.  E'  fatto  divieto,  durante  la  redazione dei
verbali   e   comunque   almeno   fino  alla  redazione  del  verbale
illustrativo  dei  contenuti  della  collaborazione, di sottoporre la
persona  che  rende le dichiarazioni ai colloqui investigativi di cui
all'articolo 18-bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e  successive  modificazioni. E' fatto altresi' divieto, alla persona
medesima e per lo stesso periodo, di avere corrispondenza epistolare,
telegrafica  o  telefonica,  nonche'  di incontrare altre persone che
collaborano  con  la  giustizia,  salvo autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria  per  finalita' connesse ad esigenze di protezione ovvero
quando ricorrano gravi esigenze relative alla vita familiare.
   15.  L'inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 14 comporta
l'inutilizzabilita'  in dibattimento, salvi i casi di irripetibilita'
dell'atto,  delle  dichiarazioni  rese  al  pubblico ministero e alla
polizia giudiziaria successivamente alla data in cui si e' verificata
la violazione".
 
          Note all'art. 6:
              -  Il  testo  dell'art.  10 del citato decreto-legge 15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e'  riportato  nelle note
          all'art. 3.
              -  Il  testo  dell'art.  14 del citato decreto-legge 15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e'  riportato  nelle note
          all'art. 9.
              -  Per  la  nuova  formulazione dell'art. 11 del citato
          decreto-legge   15  gennaio  1991,  n.  8  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  marzo 1991, n. 82 si veda
          l'art. 4 della legge qui pubblicata.
              -  Il  testo  dell'art.  17 del citato decreto-legge 15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e'  riportato  nelle note
          all'art. 18.
              -  Il  testo  dell'art.  12 del citato decreto-legge 15
          gennaio  1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e'  riportato  nelle note
          all'art. 5.
              -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 118 del codice di
          procedura penale:
              "118  (Richiesta  di copie di atti e di informazioni da
          parte   del   Ministro   dell'interno)  -  1.  Il  Ministro
          dell'interno,  direttamente  o  a  mezzo di un ufficiale di
          polizia   giudiziaria   o  del  personale  della  direzione
          investigativa   antimafia   appositamente   delegato,  puo'
          ottenere  dall'autorita'  giudiziaria  competente, anche in
          deroga  al  divieto  stabilito dall'art. 329, copie di atti
          (112,  116)  di  procedimenti penali e informazioni scritte
          sul   loro   contenuto,   ritenute  indispensabili  per  la
          prevenzione   dei  delitti  per  i  quali  e'  obbligatorio
          l'arresto  in flagranza (380). L'autorita' giudiziaria puo'
          trasmettere  le  copie  e  le informazioni anche di propria
          iniziativa.
              1-bis.  Ai  medesimi  fini l'autorita' giudiziaria puo'
          autorizzare  i  soggetti  indicati nel comma 1, all'accesso
          diretto al registro previsto dall'art. 335, anche se tenuto
          in forma automatizzata.
              2.  L'autorita'  giudiziaria  provvede  senza ritardo e
          puo' rigettare la richiesta con decreto motivato (125).
              3.  Le  copie  e  le informazioni acquisite a norma del
          comma 1, sono coperte dal segreto di ufficio".
              -  L'art.  17-bis  del  citato decreto-legge 15 gennaio
          1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          marzo  1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della legge qui
          pubblicata, e' riportato nel testo del medesimo articolo.
              -  Il  decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca:
          disciplina   del   cambiamento  delle  generalita'  per  la
          protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
              - Si trascrivono i commi 6 e 7 dell'art. 3, della legge
          8  agosto  1995,  n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
          obbligatorio e complementare):
              "6.  Con  effetto  dal  1o gennaio 1996, in luogo della
          pensione   sociale   e   delle  relative maggiorazioni,  ai
          cittadini   italiani,  residenti  in  Italia,  che  abbiano
          compiuto  65  anni e si trovino nelle condizioni reddituali
          di  cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari,  per  il  1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
          sociale".  Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
          e'   attribuito   in  misura  ridotta  fino  a  concorrenza
          dell'importo  predetto,  se  non  coniugato  ovvero fino al
          doppio  del  predetto importo, se coniugato, ivi computando
          il  reddito  del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
          sociale  di  cui  il  medesimo  sia  titolare. I successivi
          incrementi  del reddito oltre il limite massimo danno luogo
          alla   sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito  e'
          costituito    dall'ammontare    dei    redditi   coniugali,
          conseguibili  nell'anno  solare  di  riferimento. L'assegno
          erogato  con  carattere  di provvisorieta' sulla base della
          dichiarazione    rilasciata    dal    richiedente   ed   e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla  base  della dichiarazione dei redditi effettivamente
          percepiti.   Alla   formazione  del  reddito  concorrono  i
          redditi,  al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
          di  qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o  ad  imposta  sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
          corrisposti a norma del cocice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le competenze
          arretrate   soggette  a  tassazione  separata,  nonche'  il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti   del  conferimento  dell'assegno  non  concorre  a
          formare  reddito  la  pensione liquidata secondo il sistema
          contributivo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, a carico di
          gestioni  ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
              7.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          sono  determinati le modalita' e i termini di presentazione
          delle  domande per il conseguimento dell'assegno sociale di
          cui   al   comma   6,   gli   obblighi   di   comunicazione
          dell'interessato  circa  le  proprie condizioni familiari e
          reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
          un  massimo  del 50 per cento nel caso in cui l'interessato
          sia  ricoverato  in istituti o comunita' con retta a carico
          di  enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal
          presente  comma  e  dal  comma  6  si applicano all'assegno
          sociale  le  disposizioni in materia di pensione sociale di
          cui   alla  legge  30 aprile  1969,  n.  153  e  successive
          modificazioni e integrazioni.".
              -   Per   la   nuova   formulazione  dell'art.  11  del
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  marzo 1991, n. 82 si veda
          l'art. 4 della legge qui pubblicata.
              -  L'art. 16-quater del citato decreto legge 15 gennaio
          1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          marzo  1991, n. 82, introdotto dall'art. 14 della legge qui
          pubblicata, e' riportato nel testo del medesimo articolo.
              -  Il  testo  dell'art. 14 del decreto-legge 15 gennaio
          1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          marzo 1991, n. 82 e' riportato nelle note all'art. 9.
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  5,  del decreto
          legislativo   29   marzo   1993,  n.  119  (disciplina  del
          cambiamento  delle  generalita' per la protezione di coloro
          che collaborano con la giustizia:
              "Art.  5  (Esonero da responsabilita'). - 1. I pubblici
          ufficiali,   gli  incaricati  di  pubblico  servizio  ed  i
          dipendenti degli uffici della pubblica amministrazione sono
          esonerati  da responsabilita' penale, civile e disciplinare
          relativamente   alla  formazione  di  atti,  provvedimenti,
          compresi  anche  i titoli autorizzatori o abilitativi, alle
          trascrizioni, iscrizioni, o annotazione di atti, nonche' al
          rilascio  di  estratti  e certificati previsti dal presente
          decreto.".
              -  Si trascrive il testo dell'art. 18-bis, commi 1 e 5,
          della  legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento
          penitenziario  e  sull'esecuzione  delle misure privative e
          limitative della liberta'):
              "Art.  18-bis  (Colloqui a fini investigativi). - 1. Il
          personale  della  direzione  investigativa antimafia di cui
          all'art.  3  del  decreto-legge  29 ottobre  1991,  n. 345,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre
          1991,  n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di
          cui  all'art.  12 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio. 1991,
          n.  203,  nonche'  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria
          designati  dai  responsabili,  a  livello  centrale,  della
          predetta  direzione  e dei predetti servizi, hanno facolta'
          di  visitare  gli  istituti  penitenziari  e possono essere
          autorizzati,  a norma del comma 2 del presente articolo, ad
          avere  colloqui personali con detenuti e internati, al fine
          di  acquisire  informazioni  utili  per  la  prevenzione  e
          repressione dei delitti di criminalita' organizzata.
              (Omissis).
              5.  La  facolta'  di procedere a colloqui personali con
          detenuti  e  internati  e'  attribuita, senza necessita' di
          autorizzazione, altresi' al Procuratore nazionale antimafia
          ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  di  impulso e di
          coordinamento  previste  dall'art.  371-bis  del  codice di
          procedura   penale;   al   medesimo  Procuratore  nazionale
          antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2
          e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad
          indagini,  imputate  o  condannate  per  taluno dei delitti
          indicati  nell'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura
          penale.".