ART. 8.

   1. Prima dell'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e'
inserito il seguente.
   "ART.  13-quater.  -  (Revoca  e modifica delle speciali misure di
protezione).  - 1. Le speciali misure di protezione sono a termine e,
anche  se  di  tipo  urgente  o provvisorio a norma dell'articolo 13,
comma   1,   possono   essere  revocate  o  modificate  in  relazione
all'attualita' del pericolo, alla sua gravita' e alla idoneita' delle
misure  adottate,  nonche'  in  relazione alla condotta delle persone
interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.
   2.  Costituiscono  fatti  che  comportano la revoca delle speciali
misure  di  protezione  l'inosservanza  degli impegni assunti a norma
dell'articolo  12,  comma 2, lettere b) ed e), nonche' la commissione
di  delitti  indicativi  del  reinserimento del soggetto nel circuito
criminale.  Costituiscono  fatti  valutabili  ai  fini della revoca o
della  modifica  delle  speciali  misure di protezione l'inosservanza
degli  altri impegni assunti a norma dell'articolo 12, la commissione
di  reati  indicativi  del  mutamento o della cessazione del pericolo
conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il
rifiuto  di  accettare l'offerta di adeguate opportunita' di lavoro o
di  impresa,  il  ritorno  non autorizzato nei luoghi dai quali si e'
stati  trasferiti,  nonche' ogni azione che comporti la rivelazione o
la  divulgazione  dell'identita'  assunta,  del  luogo di residenza e
delle  altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca
o  della  modifica delle speciali misure di protezione, specie quando
non  applicate  mediante la definizione di uno speciale programma, si
tiene   particolare  conto  del  tempo  trascorso  dall'inizio  della
collaborazione  oltre  che della fase e del grado in cui si trovano i
procedimenti  penali  nei  quali  le  dichiarazioni sono state rese e
delle situazioni di pericolo di cui al comma 6 dell'articolo 9.
   3.  Nel  provvedimento  con  il  quale  ammette  il  soggetto alle
speciali  misure  di  protezione,  la  commissione centrale indica il
termine,  non  superiore  a  cinque  anni e non inferiore a sei mesi,
entro il quale deve comunque procedersi alle verifiche sulla modifica
o  sulla  revoca.  Se  il termine non e' indicato, esso e' di un anno
dalla data del provvedimento.
   4.  La  commissione  centrale  e'  comunque  tenuta alle verifiche
indicate  nel  comma  3  ogni  volta che ne faccia motivata richiesta
l'autorita' che ha formulato la proposta.
   5. La modifica o la revoca delle speciali misure di protezione non
produce effetti sulla applicabilita' delle disposizioni dell'articolo
147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice  di  procedura  penale,  approvate  con decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271".
 
          Note all'art. 8:
              -   Per   la   nuova   formulazione  dell'art.  13  del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo 1991, n. 82, si veda
          l'art. 6 della legge qui pubblicata.
              -  Il  testo  dell'art. 12 del decreto-legge 15 gennaio
          1991,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          marzo 1991, n. 82, e' riportata in note all'art. 5.
              -   Per   la   nuova   formulazione   dell'art.  9  del
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge di conversione 15 marzo 1991, n.
          82, si veda l'art. 2 della legge qui pubblicata.
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 147-bis delle norme
          di  attuazione di coordinamento e transitoria del codice di
          procedura  penale,  approvate  con  decreto  legislativo 28
          luglio 1989, n. 271:
              "Art.  147-bis (Esame delle persone che collaborano con
          la  giustizia  e  degli  imputati  di reato commesso). - 1.
          L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla
          legge,  a  programmi  o  misure di protezione anche di tipo
          urgente  o  provvisorio si svolge con le cautele necessarie
          alla    tutela    della   persona   sottoposta   all'esame,
          determinate,  d'ufficio  ovvero  su  richiesta  di  parte o
          dell'autorita'  che ha disposto il programma o le misure di
          protezione,  dal  giudice  o,  nei  casi  di  urgenza,  dal
          presidente del tribunale o della corte di assise.
              2.  Ove  siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
          giudice  o  il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
          anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
          collegamento   audiovisivo   che  assicuri  la  contestuale
          visibilita'  delle  persone  presenti  nel  luogo  dove  la
          persona  sottoposta  ad  esame  si  trova.  In tal caso, un
          ausiliario  abilitato  ad  assistere il giudice in udienza,
          designato   dal   giudice   o,  in  caso  di  urgenza,  dal
          presidente,  e'  presente nel luogo ove si trova la persona
          sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
          della  osservanza delle disposizioni contenute nel presente
          comma  nonche'  delle  cautele  adottate  per assicurare la
          regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
          trova.  Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
          a norma dell'art. 136 del codice.
              3.   Salvo   che   il   giudice  ritenga  assolutamente
          necessaria  la presenza della persona da esaminare, l'esame
          si  svolge  a  distanza  secondo  le modalita' previste dal
          comma 2, nei seguenti casi:
                a) quando  le  persone ammesse, in base alla legge, a
          programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito
          di  un  processo  per taluno dei delitti indicati dall'art.
          51, comma 3-bis, del codice;
                b) quando  nei  confronti della persona sottoposta ad
          esame  e'  stato  emesso  il  decreto  di cambiamento delle
          generalita'  di  cui  all'art.  3  del  decreto legislativo
          29 marzo   1993,  n.  119;  in  tale  caso,  nel  procedere
          all'esame,  il giudice o il presidente si uniforma a quanto
          previsto   dall'art.  6,  comma  6,  del  medesimo  decreto
          legislativo  e  dispone le cautele idonee ad evitare che il
          volto della persona sia visibile;
                c) quando,  nell'ambito di un processo per taluno dei
          delitti  previsti  dall'art.  51,  comma 3-bis, del codice,
          devono  essere  esaminate le persone indicate nell'art. 210
          del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti
          di  cui  al  medesimo  art. 51, comma 3-bis, anche se vi e'
          stata separazione dei procedimenti.
              4.  Se la persona da esaminare deve essere assistita da
          un   difensore   si   applicano  le  disposizioni  previste
          dall'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
              5.  Le  modalita'  di  cui  al  comma 2, possono essere
          altresi  adottate,  a richiesta di parte, per l'esame della
          persona  di  cui  e'  stata  disposta la nuova assunzione a
          norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
          gravi  difficolta'  ad  assicurare  la  comparizione  della
          persona da sottoporre ad esame.".