Art. 3.
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutato in lire 19 milioni per anni alterni a decorrere dal 2000, si
provvede,   per   il   triennio  2000-2002,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
finanziario     2000,    allo    scopo    parzialmente    utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.