Art. 4. 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 16 marzo 2001 
 
              Il Presidente del Senato della Repubblica 
   nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, 
            ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione 
 
                               MANCINO 
 
            Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                 Dini, Ministro degli affari esteri 
 
Visto, il Guardasigilli: Fassino