Art. 11.

   1.  Al  comma  1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale,
dopo le parole: "elementi che" sono inserite le seguenti: ", anche in
relazione alla impossibilita' di identificare l'indiziato,".
 
          Nota all'art. 11:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 384 del
          codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
                "1.   Anche   fuori  dei  casi  di  flagranza  quando
          sussistono  specifici elementi che, anche in relazione alla
          impossibilita'  di identificare l'indiziato, fanno ritenere
          fondato  il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone
          il  fermo  della persona gravemente indiziata di un delitto
          per  il  quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
          della  reclusione  non  inferiore  nel  minimo a due anni e
          superiore  nel  massimo  a  sei  anni  ovvero di un delitto
          concernente le armi da guerra e gli esplosivi".