Art. 12.

   1. Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il
secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente: "Quando l'arresto e'
stato  eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma
2,  ovvero  per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori
dai  casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche
al  di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1,
lettera c), e 280".
 
          Note all'art. 12:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 391 del
          codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui
          pubblicata:
              "Art. 5. - Se ricorrono le condizioni di applicabilita'
          previste  dall'art.  273  e taluna delle esigenze cautelari
          previste  dall'art.  274, il giudice dispone l'applicazione
          di  una  misura  coercitiva  a  norma dell'art. 291. Quando
          l'arresto  e'  stato  eseguito per uno dei delitti indicati
          nell'art.  381,  comma  2, ovvero per uno dei delitti per i
          quali  e'  consentito  anche  fuori  dai casi di flagranza,
          l'applicazione  della  misura e' disposta anche al di fuori
          dei  limiti  di  pena previsti dagli articoli 274, comma 1,
          lettera c) e 280".
              -  Si  propone  il  testo del comma 2 dell'art. 381 del
          codice di procedura penale:
                "2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
          hanno  altresi'  facolta' di arrestare chiunque e' colto in
          flagranza di uno dei seguenti delitti:
                a) peculato   mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale;
                b) corruzione  per  un  atto  contrario  ai doveri di
          ufficio  prevista  dagli  articoli 319,  comma  4 e 321 del
          codice penale;
                c) violenza  o minaccia a pubblico ufficiale prevista
          dall'art. 336, comma 2 del codice penale;
                d) commercio  e somministrazione di medicinali guasti
          e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
          e 444 del codice penale;
                e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
          codice penale;
                f) lesione   personale  prevista  dall'art.  582  del
          codice penale;
                g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale;
                h) danneggiamento  aggravato  a  norma dell'art. 635,
          comma 2 del codice penale;
                i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale;
                l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
          codice penale;
                m) alterazione  di  armi e fabbricazione di esplosivi
          non  riconosciuti  previste  dagli  articoli 3 e 24 comma 1
          della legge 18 aprile 1975, n. 110".
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 274 e 280 del
          codice di procedura penale:
              "Art.   274   (Esigenze  cautelari).  -  1.  Le  misure
          cautelari sono disposte:
                a) quando   sussistono   specifiche  ed  inderogabili
          esigenze  attinenti  alle  indagini relative ai fatti per i
          quali  si procede, in relazione a situazioni di concreto ed
          attuale  pericolo  per l'acquisizione o la genuinita' della
          prova,   fondate  su  circostanze  di  fatto  espressamente
          indicate  nel  provvedimento  a pena di nullita' rilevabile
          anche  d'ufficio.  Le  situazioni  di  concreto  ed attuale
          pericolo  non  possono essere individuate nel rifiuto della
          persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere
          dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;
                b) quando  l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste
          concreto  pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il
          giudice   ritenga   che  possa  essere  irrogata  una  pena
          superiore a due anni di reclusione;
                c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del
          fatto  e  per la personalita' della persona sottoposta alle
          indagini  o  dell'imputato, desunta da comportamenti o atti
          concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto
          pericolo  che questi commetta gravi delitti con uso di armi
          o  di  altri  mezzi  di violenza personale o diretti contro
          l'ordine  costituzionale  ovvero  delitti  di  criminalita'
          organizzata  o  della  stessa  specie  di quello per cui si
          procede.  Se il pericolo riguarda la commissione di delitti
          della stessa specie di quello per cui si procede, le misure
          di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di
          delitti  per  i  quali e' prevista la pena della reclusione
          non inferiore nel massimo a quattro anni".
              "Art.  280  (Condizioni  di applicabilita' delle misure
          coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del
          presente  articolo  e  dall'art. 391, le misure previste in
          questo capo possono essere applicate solo quando si procede
          per  delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la pena
          dell'ergastolo  o  della reclusione superiore nel massimo a
          tre anni.
              2.   La  custodia  cautelare  in  carcere  puo'  essere
          disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali
          sia  prevista  la  pena  della reclusione non inferiore nel
          massimo a quattro anni.
              3.  La  disposizione  di cui al comma 2, non si applica
          nei  confronti  di  chi abbia trasgredito alle prescrizioni
          inerenti ad una misura cautelare".