Art. 15. 1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il quarto comma e' sostituito dai seguenti: "Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, puo' imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonche' programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore e' opponibile davanti al giudice monocratico. Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto"; b) all'articolo 7, e successive modificazioni, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura"; c) all'articolo 7, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali): "Art. 7. - Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicata al questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quanto sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".