Art. 15.

   1.  Alla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
      a)  all'articolo  4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988,
n. 327, il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
   "Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di
cui   all'articolo   1,  puo'  imporre  alle  persone  che  risultino
definitivamente  condannate  per  delitti  non  colposi il divieto di
possedere  o  utilizzare,  in tutto o in parte, qualsiasi apparato di
comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e
accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto
blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita'
offensiva,  ovvero  comunque  predisposti  al  fine  di  sottrarsi ai
controlli   di   polizia,  nonche'  programmi  informatici  ed  altri
strumenti  di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il
divieto del questore e' opponibile davanti al giudice monocratico.
   Chiunque  violi il divieto di cui al quarto comma e' punito con la
reclusione  da  uno  a  tre anni e con la multa da lire tre milioni a
lire  dieci  milioni.  Gli  strumenti,  gli  apparati,  i  mezzi  e i
programmi  posseduti  o  utilizzati sono confiscati ed assegnati alle
Forze  di  polizia,  se  ne fanno richiesta, per essere impiegati nei
compiti di istituto";
      b)  all'articolo  7,  e  successive  modificazioni,  al secondo
comma,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "o quando la persona
sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli
obblighi inerenti alla misura";
      c)  all'articolo  7,  e successive modificazioni, dopo il terzo
comma e' aggiunto il seguente:
   "Nel  caso  di  modificazione  del provvedimento o di taluna delle
prescrizioni  per  gravi  esigenze  di  ordine  e sicurezza pubblica,
ovvero  per  violazione  degli  obblighi  inerenti  alla sorveglianza
speciale,  il  presidente  del  tribunale  puo',  nella  pendenza del
procedimento,  disporre  con decreto l'applicazione provvisoria della
misura,   delle  prescrizioni  o  degli  obblighi  richiesti  con  la
proposta".
 
          Note all'art. 15:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della legge 27
          dicembre   1956,  n.  1423,  come  modificata  dalla  legge
          3 agosto  1988,  n.  327  (Norme  in  materia  di misure di
          prevenzione personali):
              "Art.  7.  -  Il  provvedimento  di  applicazione delle
          misure  di  prevenzione  di cui all'art. 3 e' comunicata al
          questore per l'esecuzione.
              Il  provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e
          sentita  l'autorita'  di pubblica sicurezza che lo propose,
          puo'  essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu
          emanato,  quanto  sia  cessata  o mutata la causa che lo ha
          determinato.   Il   provvedimento   puo'   essere  altresi'
          modificato,   anche   per   l'applicazione  del  divieto  o
          dell'obbligo  di  soggiorno,  su  richiesta  dell'autorita'
          proponente,  quando  ricorrono  gravi  esigenze di ordine e
          sicurezza  pubblica  o  quando  la  persona sottoposta alla
          sorveglianza   speciale  abbia  ripetutamente  violato  gli
          obblighi inerenti alla misura.
              Il  ricorso  contro  il  provvedimento  di  revoca o di
          modifica non ha effetto sospensivo.
              Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna
          delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza
          pubblica,  ovvero  per  violazione  degli obblighi inerenti
          alla  sorveglianza  speciale,  il  presidente del tribunale
          puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto
          l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni
          o degli obblighi richiesti con la proposta".