Art. 16.

   1.  Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n.
121,  come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279,
e' sostituito dal seguente:
   "Ai  fini  della  tutela  dell'ordine  e della sicurezza pubblica,
nonche'  della  prevenzione  dei  reati,  il prefetto puo' chiamare a
partecipare  alle sedute del comitato le autorita' locali di pubblica
sicurezza   e   i  responsabili  delle  amministrazioni  dello  Stato
interessate  ai  problemi  da  trattare,  con particolare riguardo ai
responsabili     dei     competenti    uffici    dell'Amministrazione
penitenziaria,  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo
forestale  dello  Stato,  del  Corpo  delle  capitanerie di porto, e,
d'intesa  con  il  presidente  della  provincia  o  con il sindaco, i
responsabili   degli   altri   uffici  delle  Amministrazioni  locali
interessate o della polizia municipale".
 
          Nota all'art. 16:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  20 della legge 1o
          aprile   1981,   n.   121,   come  modificato  dal  decreto
          legislativo  27  luglio  1999,  n.  279, (Nuovo ordinamento
          dell'amministrazione    della    pubblica    sicurezza)   e
          ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  20  (Comitato  provinciale  per  l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica). - Presso la prefettura e' istituito il
          comitato  provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
          quale  organo  ausiliario  di  consulenza  del prefetto per
          l'esercizio delle sue attribuzioni di autorita' provinciale
          di pubblica sicurezza.
              Il  comitato  e' presieduto dal prefetto ed e' composto
          dal  questore,  dal  sindaco  del  comune  capoluogo  e dal
          presidente  della  provincia,  dai  comandanti  provinciali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo della guardia di
          finanza,   nonche'   dai   sindaci   degli   altri   comuni
          interessati,  quando  devono trattarsi questioni riferibili
          ai rispettivi ambiti territoriali.
              Ai  fini  della  tutela  dell'ordine  e della sicurezza
          pubblica,  nonche' della prevenzione dei reati, il prefetto
          puo'  chiamare  a  partecipare  alle sedute del comitato le
          autorita'  locali  di  pubblica  sicurezza e i responsabili
          delle  amministrazioni  dello Stato interessate ai problemi
          da  trattare,  con particolare riguardo ai responsabili dei
          competenti  uffici  dell'amministrazione penitenziaria, del
          Corpo  nazione  dei  vigili  del fuoco, del Corpo forestale
          dello  Stato,  del  Corpo  delle  capitanerie  di porto, e,
          d'intesa  con  il  presidente  della  provincia  o  con  il
          sindaco,   i   responsabili   degli   altri   uffici  delle
          amministrazioni   locali   interessate   o   della  polizia
          municipale.
              Il   prefetto   puo'   invitare  alle  stesse  riunioni
          componenti   dell'ordine   giudiziario,   d'intesa  con  il
          procuratore della Repubblica competente.
              Alla  convocazione  e  alla  formazione dell'ordine del
          giorno  del  comitato provvede il prefetto. La convocazione
          e'  in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del
          comune   capoluogo  di  provincia  per  la  trattazione  di
          questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o
          per  la  prevenzione  di  tensioni  o conflitti sociali che
          possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza
          pubblica  in  ambito  comunale.  Per  la  trattazione delle
          medesime  questioni,  su richiesta del sindaco, e' altresi'
          integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato".