Art. 17.

   1.  Il  Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le
direttive  per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori
centri  urbani,  di  piani  coordinati di controllo del territorio da
attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi
dell'Arma  dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attivita'
d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione
di  contingenti  dei  corpi  o  servizi di polizia municipale, previa
richiesta  al  sindaco,  o  nell'ambito  di  specifiche intese con la
predetta  autorita', prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili
di  quartiere  nei maggiori centri urbani, nonche' il potenziamento e
il  coordinamento,  anche  mediante idonee tecnologie, dei servizi di
soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.
   2.  Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di handicap,
persone  anziane  o altrimenti impedite, in seguito alle richieste di
intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze dell'ordine
si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e
ricevere  la  relativa  denuncia.  Le  modalita'  di  attuazione  del
servizio  sono  stabilite  con  protocolli  di  intesa  tra  comuni e
prefetture.
   3.   Ai  fini  della  prevenzione  dei  delitti  di  ricettazione,
riciclaggio  o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli
concernenti  armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica
sicurezza  esercitano  i  controlli  di cui all'articolo 16 del testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18  giugno  1931,  n.  773,  relativamente alle attivita' soggette ad
autorizzazione  disciplinata  dallo  stesso  testo  unico  o da altre
disposizioni  di  legge  ed individuate dal Ministro dell'interno con
regolamento  da adottare di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
il  Ministro  dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per
gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
   4.   Relativamente  alle  attivita'  sottoposte  ai  controlli  di
prevenzione  di cui al comma 3, il prefetto, per motivate esigenze di
ordine  e  sicurezza  pubblica, puo' richiedere all'organo competente
per  il  rilascio  del  provvedimento autorizzatorio, che provvede in
base  alle  disposizioni  di  legge  o  di  regolamento in vigore, la
sospensione   o   la  revoca  del  provvedimento  stesso,  ovvero  la
cessazione  dell'attivita'  esercitata  in  assenza  di questo. Resta
fermo  quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n.
287.
   5.  La  relazione  di  cui  all'articolo 113 della legge 1° aprile
1981,  n.  121, comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative
di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato
della  Repubblica  e la Camera dei deputati definiscono modalita' per
l'esame di tale relazione.
 
          Note all'art. 17:
              -  Il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n. 773, reca:
          "Abbograzione  del  testo  unico  delle  legge  di pubblica
          sicurezza.
              -  Si  riporta  il testo del comma 3 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
                "3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 agosto
          1991,    n.    287,    "Aggiornamento    della    normativa
          sull'insediamento e nell'attivita' dei pubblici esercizi):
              "Art.   9   (Tutela   dell'ordine   e  della  sicurezza
          pubblica).  -  1.  Per i fini di tutela dell'ordine e della
          sicurezza  pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro
          dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni
          di cui all'art. 3.
              2.  Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e
          agenti  di  pubblica  sicurezza effettuano i controlli e le
          autorita'  di  pubblica  sicurezza adottano i provvedimenti
          previsti dalle leggi vigenti.
              3.  La  sospensione  del titolo autorizzatorio prevista
          dall'art.  100  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
          sicurezza,  approvato  con regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773,  non puo' avere durata superiore a quindici giorni; e'
          fatta  salva la facolta' di disporre la sospensione per una
          durata maggiore,  quando  sia  necessario  per  particolari
          esigenze  di  ordine  e  sicurezza  pubblica specificamente
          motivate".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 113 della legge 1o
          aprile     1981,     n.     121,     (Nuovo     ordinamento
          dell'amministrazione della pubblica sicurezza):
              "Art.  113  (Relazione del Ministro dell'interno). - Il
          Ministro  dell'interno  presenta  annualmente al Parlamento
          una relazione sull'attivita' delle Forze di polizia e sullo
          stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio
          nazionale".