Art. 17. 1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attivita' d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorita', prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonche' il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini. 2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalita' di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture. 3. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attivita' soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Relativamente alle attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, puo' richiedere all'organo competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attivita' esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 5. La relazione di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalita' per l'esame di tale relazione.
Note all'art. 17: - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: "Abbograzione del testo unico delle legge di pubblica sicurezza. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e nell'attivita' dei pubblici esercizi): "Art. 9 (Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica). - 1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'art. 3. 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorita' di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti. 3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo' avere durata superiore a quindici giorni; e' fatta salva la facolta' di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate". - Si riporta il testo dell'art. 113 della legge 1o aprile 1981, n. 121, (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 113 (Relazione del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale".