Art. 18.

   1.  In  relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di
consentire  che  il  personale delle Forze di polizia venga impiegato
nel  diretto contrasto della criminalita', il Consiglio dei ministri,
su  proposta  del  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con  i  Ministri  dell'interno  e  della  difesa,  adotta  uno o piu'
specifici  programmi  di  utilizzazione,  da parte dei prefetti delle
province  in  cui  le  suddette  esigenze  si  sono  manifestate,  di
contingenti  di  personale  militare delle Forze armate, da impiegare
per  la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici
istituzionali ed altri di interesse pubblico. Tale personale e' posto
a  disposizione  dei  prefetti  dalle  autorita'  militari  ai  sensi
dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
   2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato
nazionale  per  l'ordine  e  la sicurezza pubblica, cui e' chiamato a
partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata.
I  programmi  hanno  la  durata  massima  di sei mesi, rinnovabile, e
definiscono  i  contingenti massimi di personale militare delle Forze
armate  utilizzabili  in ciascuna provincia e le direttive di impiego
del  personale  medesimo  nel  rispetto  delle  norme vigenti e delle
risorse  disponibili.  I  programmi sono trasmessi, prima dell'inizio
della  loro  attuazione,  alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica  per  l'espressione  del parere da parte delle Commissioni
parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere
contrario,  i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati
al  parere. Con le stesse modalita' si procede in caso di rinnovo dei
programmi.
 
          Nota all'art. 18:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 13 della citata legge
          1o aprile 1981, n. 121:
              "Art.   13  (Prefetto).  -  Il  prefetto  e'  autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza.
              Il  prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine
          e  della  sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia.
              Assicura   unita'  di  indirizzo  e  coordinamento  dei
          compiti  e  delle  attivita'  degli  ufficiali ed agenti di
          pubblica  sicurezza  nella provincia, promuovendo le misure
          occorrenti.
              A  tali  fini  il  prefetto deve essere tempestivamente
          informato   dal   questore  e  dai  comandanti  provinciali
          dell'Arma  dei  carabinieri  e  della Guardia di finanza su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia.
              Il  prefetto dispone della forza pubblica e delle altre
          forze  eventualmente  poste a sua disposizione in base alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
              Il   prefetto   trasmette   al   Ministro  dell'interno
          relazioni   sull'attivita'   delle   forze  di  polizia  in
          riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
              Il  prefetto tiene informato il commissario del Governo
          nella  regione  sui provvedimenti che adotta nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".