Art. 19

  1.  Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari
delle  Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti
che  possono  mettere  in  pericolo  l'incolumita'  di  persone  o la
sicurezza   delle   strutture   vigilate,   possono   procedere  alla
identificazione  ed  a  trattenere  sul  posto  persone  e  mezzi  di
trasporto   per   il   tempo  strettamente  necessario  a  consentire
l'intervento  di  agenti  delle  forze  dell'ordine. In nessun caso i
militari  impiegati  per  i  suddetti  programmi hanno le funzioni di
agenti di polizia giudiziaria.