Art. 21.

   1.  Ai  fini  di cui all'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n.
121,  le  Forze  di  polizia  conferiscono  senza  ritardo  al Centro
elaborazione   dati   del   Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,
istituito  dall'articolo  8  della  medesima  legge,  le notizie e le
informazioni  acquisite  nel  corso  delle attivita' di prevenzione e
repressione dei reati e di quelle amministrative.
   2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto
con  il  Ministro  della  giustizia,  stabilisce,  ad integrazione di
quanto  gia'  disposto  dal  regolamento  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  maggio  1982,  n. 378, e successive
modificazioni,  le  modalita'  tecniche  con  le  quali  deve  essere
assicurata   l'immissione   uniforme   negli   archivi   del   Centro
elaborazione  dati  del  contenuto  di  atti, informative e documenti
prodotti  dalle  Forze  di  polizia e dei dati essenziali delle altre
notizie  qualificate  di reato. Il regolamento stabilisce altresi' le
modalita'  con  le  quali  assicurare che, fermo restando il disposto
dell'articolo 326 del codice penale e dell'articolo 12 della legge 1°
aprile  1981,  n. 121, la consultazione dei dati e delle informazioni
conferiti al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica
sicurezza avvenga con modalita' tali da rendere certe, anche mediante
l'uso  di firme digitali e chiavi biometriche, le identita' di coloro
che  hanno  originato  l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e
che comunque vi hanno avuto accesso.
   3.  Il  Centro  elaborazione  dati del Dipartimento della pubblica
sicurezza  puo' attivare connessioni con altri centri di elaborazione
dati,  pubblici  e  privati,  i  quali  sono tenuti ad assicurare, al
personale   autorizzato   ed  esclusivamente  a  fini  investigativi,
l'accesso   ai   soli   dati   contrattuali  utili  per  la  completa
identificazione  dei  titolari  di  rapporti  con  enti e societa' di
gestione  di  pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali
sulla tipologia di servizio prestato.
   4.   Ferme  le  disposizioni  di  cui  al  titolo  II  del  citato
regolamento  approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
378  del  1982,  nei  limiti  in  cui  i dati immessi debbano restare
segreti  ai  sensi  degli  articoli 114 e 329 del codice di procedura
penale,  la  consultazione  del  contenuto  delle  informazioni e dei
documenti  secretati e' riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria
individuati,  con  decreto  del Ministro dell'interno su proposta del
Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza, tra gli appartenenti
alla  Polizia  di  Stato,  all'Arma  dei  carabinieri, al Corpo della
Guardia  di  finanza  e  al  Corpo  forestale  dello Stato, che siano
assegnati  ai  servizi  di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56
del  codice  di  procedura  penale  o che prestino servizio presso la
Direzione  investigativa  antimafia  o  la  Direzione  centrale per i
servizi  antidroga ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di
Stato  e  dell'Arma  dei  carabinieri  che svolgono istituzionalmente
attivita'   investigativa  per  il  contrasto  dell'eversione  e  del
terrorismo.
   5. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati
ad  accedere  ai  dati  secretati sono tempestivamente comunicati dal
Dipartimento  della  pubblica sicurezza alle procure della Repubblica
presso i tribunali territorialmente competenti.
   6. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi
si  osservano  le  disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 1°
aprile 1981, n. 121.
 
          Note all'art. 21:
              - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 1o
          aprile 1981, n. 121:
              "Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
          di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
          fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
          dell'interno    nell'esercizio    delle   attribuzioni   di
          coordinamento  e di direzione unitaria in materia di ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
                a) classificazione,   analisi   e  valutazione  delle
          informazioni  e  dei  dati  che devono essere forniti anche
          dalle  forze  di  polizia in materia di tutela dell'ordine,
          della  sicurezza  pubblica  e  di prevenzione e repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette Forze di polizia;
                b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
          studio e statistica;
                c) elaborazione  della  pianificazione  generale  dei
          servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
                d) pianificazione   generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni    operative   dei   servizi   logistici   e
          amministrativi di carattere comune alle Forze di polizia;
                e) pianificazione   generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni  operative della dislocazione delle Forze di
          polizia e dei relativi servizi tecnici;
                f)  pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni  finanziarie  relative alle singole Forze di
          polizia;
                g) mantenimento    e    sviluppo    delle   relazioni
          comunitarie e internazionali.
              Per   l'espletamento   delle   funzioni   predette   e'
          assegnato,      secondo      criteri      di     competenza
          tecnico-professionale,   personale  appartenente  ai  ruoli
          della  Polizia  di  Stato  e  ai ruoli dell'Amministrazione
          civile   dell'interno,   secondo  contingenti  fissati  con
          decreto  del Ministro dell'interno, nonche' personale delle
          altre  Forze di polizia e delle altre amministrazioni dello
          Stato,  secondo  contingenti  determinati  con  decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro del
          tesoro e con i Ministri interessati.
              Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e
          tecnici   possono   essere  conferiti  incarichi  anche  ad
          estranei alla pubblica amministrazione.
              Gli  incarichi  sono  conferiti a tempo determinato con
          decreto  del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di
          amministrazione  e non possono superare l'anno finanziario;
          possono  essere  rinnovati  per  non  piu'  di  due  volte.
          Complessivamente   non   possono   affidarsi   allo  stesso
          incaricato  studi interessanti una o piu' amministrazioni o
          servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
          quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
          escluso  il  cumulo degli incarichi nello stesso esercizio,
          anche   se  da  assolversi  per  conto  di  amministrazioni
          diverse.
              Per  l'osservanza  dei predetti limiti l'incaricando e'
          tenuto  a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  sua personale
          responsabilita'  che  nei suoi confronti non ricorre alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
          Il  conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad
          apposito  nulla aosta dell'amministrazione di appartenenza,
          ove trattasi di pubblico dipendente.
              Il  compenso  e' stabilito, in relazione all'importanza
          ed  alla  durata  dell'incarico,  con  decreto del Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
          1982,   n.   378,   reca:   "Approvazione  del  regolamento
          concernente    le    procedure    di   raccolta,   accesso,
          comunicazione,  correzione,  cancellazione  ed integrazione
          dei  dati  e  delle  informazioni, registrati negli archivi
          magnetici del centro di elaborazione dati di cui all'art. 8
          della legge 1o aprile 1981, n. 121".
              - Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
              "Art.  326  (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
          ufficio).  -  Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
          di  un  pubblico  servizio, che, violando i doveri inerenti
          alle  funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
          qualita',  rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre
          anni.
              Se  l'agevolazione  e'  soltanto  colposa si applica la
          reclusione fino a un anno.
              Il  pubblico  ufficiale  o  la persona incaricata di un
          pubblico  servizio,  che, per procurare a se' o ad altri un
          indebito profitto patrimoniale, si avvolga illegittimamente
          di  notizie  di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
          e'  punito  con  la  reclusione da due a cinque anni. Se il
          fatto  e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
          ingiusto  profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 12 della citata legge
          1o aprile 1981, n. 121:
              "Art.  12  (Sanzioni).  -  Il  pubblico  ufficiale  che
          comunica  o  fa  uso  di dati ed informazioni in violazione
          delle  disposizoni  della presente legge, o al di fuori dei
          fini  previsti  della stessa, e' punito, salvo che il fatto
          costituisca  piu'  grave  reato, con la reclusione da uno a
          tre anni.
              Se  il  fatto  e'  commesso per colpa, la pena e' della
          reclusione fino a sei mesi".
              -  Il  titolo  II  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  3  maggio 1982, n. 378, tratta delle "Procedure
          per l'eccesso e la comunicazione dei dati e relativo regime
          di autorizzazione".
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 114 e 329 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  114  (Divieto  di  pubblicazione  di  atti  e di
          immagini). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale
          o  per  riassunto,  con  il  mezzo della stampa o con altro
          mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche
          solo del loro contenuto.
              2.  E'  vietata  la pubblicazione, anche parziale degli
          atti  non  piu'  coperti  dal  segreto fino a che non siano
          concluse  le  indagini  preliminari  ovvero fino al termine
          dell'udienza preliminare.
              3.  Se si procede al dibattimento, non e' consentita la
          pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per
          il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di
          primo   grado  e  di  quelli  del  fascicolo  del  pubblico
          ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado
          di  appello.  E'  sempre  consentita la pubblicazione degli
          atti utilizzati per le contestazioni.
              4.  E'  vietata la pubblicazione, anche parziale, degli
          atti  del  dibattimento  celebrato  a porte chiuse nei casi
          previsti  dall'art.  472,  commi  1  e  2.  In tali casi il
          giudice,  sentite  le  parti,  puo'  disporre il divieto di
          pubblicazione  anche  degli  atti  o  di  parte  degli atti
          utilizzati    per   le   contestazioni.   Il   divieto   di
          pubblicazione   cessa  comunque  quando  sono  trascorsi  i
          termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero
          e'  trascorso  il  termine  di  dieci  anni  dalla sentenza
          irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal Ministro
          di grazia e giustizia.
              5.  Se  non  si  procede  al  dibattimento, il giudice,
          sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione
          di  atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi
          puo'  offendere  il buon costume o comportare la diffusione
          di  notizie  sulle quali la legge prescrive di mantenere il
          segreto   nell'interesse   dello   Stato   ovvero   causare
          pregiudizio  alla  riservatezza dei testimoni o delle parti
          private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del
          comma 4.
              6.  E'  vietata  la  pubblicazione  delle generalita' e
          dell'immagine  dei  minorenni  testimoni,  persone offese o
          danneggiati    dal   reato   fino   a   quando   non   sono
          divenuti maggiorenni.   Il   tribunale   per  i  minorenni,
          nell'interesse  esclusivo del minorenne, o il minorenne che
          ha   compiuto   i   sedici   anni,   puo'   consentire   la
          pubblicazione.
              6  bis.  E'  vietata  la pubblicazione dell'immagine di
          persona  privata della liberta' personale ripresa mentre la
          stessa  si  trova  sottoposta  all'uso  di manette ai polsi
          ovvero  ad  altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la
          persona vi consenta.
              7.  E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto
          di atti non coperti dal segreto".
              "Art.  329  (Obbligo  del  segreto).  -  1. Gli atti di
          indagine  compiuti  dal  pubblico ministero e dalla polizia
          giudiziaria   sono   coperti  dal  segreto  fino  a  quando
          l'imputato  non  ne possa avere conoscenza e, comunque, non
          oltre la chiusura delle indagini preliminari.
              2.  Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione delle
          indagini,  il  pubblico  ministero puo', in deroga a quanto
          previsto  dall'art.  114, consentire, con decreto motivato,
          la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
          caso,   gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso  la
          segreteria del pubblico ministero.
              3.  Anche  quando  gli  atti  non sono piu' coperti dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di  necessita'  per  la  prosecuzione  delle  indagini puo'
          disporre con decreto motivato:
                a) l'obbligo  del  segreto  per  singoli atti, quando
          l'imputato  lo  consente  o  quando la conoscenza dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
                b) il  divieto  di pubblicare il contenuto di singoli
          atti   o   notizie   specifiche   relative   a  determinate
          operazioni".
              - Per il testo dell'art. 12 della legge 1o aprile 1981,
          n. 121, vedi note all'art. 21.