Art. 22.

   1.  La  spesa  derivante dall'applicazione della presente legge e'
fissata nella misura massima di lire 13.000 milioni annue a decorrere
dal  2001.  Al  relativo  onere  si  provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2001,  allo  scopo  utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 26 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Mattarella, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Fassino