Art. 3. 1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 148 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata: "Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. "2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo". 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. 4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta. 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale".