Art. 3.

   1.  Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
   "2.  Nei  procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta
urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite
dalla  polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente
titolo".
 
          Nota all'art. 3:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  148 del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   della  legge  qui
          pubblicata:
              "Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le
          notificazioni  degli  atti,  salvo  che  la  legge disponga
          altrimenti,  sono  eseguite dall'ufficiale giudiziario o da
          chi ne esercita le funzioni.
              "2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di
          assoluta   urgenza,   il   giudice  puo'  disporre  che  le
          notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con
          l'osservanza delle norme del presente titolo".
              3.  L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge
          disponga altrimenti.
              4.  La  consegna  di copia dell'atto all'interessato da
          parte  della  cancelleria  ha  valore  di notificazione. Il
          pubblico  ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto
          la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta.
              5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e
          gli  avvisi  che  sono  dati  dal  giudice verbalmente agli
          interessati    in    loro    presenza    sostituiscono   le
          notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale".