Art. 4. 1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: "fatta eccezione" sono inserite le seguenti: "della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e".
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 278 del codice procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 278 (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure). - 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'art. 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze [aggravanti] per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. (Omissis).". - Per il testo dell'art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.