Art. 4.

   1.  Al  comma  1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale,
dopo  le  parole: "fatta eccezione" sono inserite le seguenti: "della
circostanza  aggravante  prevista  al  numero 5) dell'articolo 61 del
codice penale e".
 
          Note all'art. 4:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  278  del  codice
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  278  (Determinazione  della  pena  agli  effetti
          dell'applicazione   delle   misure).   -  1.  Agli  effetti
          dell'applicazione  delle  misure,  si ha riguardo alla pena
          stabilita   dalla  legge  per  ciascun  reato  consumato  o
          tentato.  Non  si  tiene  conto  della  continuazione della
          recidiva  e  delle  circostanze  del reato, fatta eccezione
          della   circostanza   aggravante   prevista  al  numero  5)
          dell'art.   61   del  codice  penale  e  della  circostanza
          attenuante  prevista  dall'art.  62  n. 4 del codice penale
          nonche'  delle  circostanze  [aggravanti]  per  le quali la
          legge  stabilisce  una  pena  di  specie  diversa da quella
          ordinaria  del  reato  e  di  quelle  a  effetto  speciale.
          (Omissis).".
              - Per il testo dell'art. 61 del codice penale vedi note
          all'art. 10.