Art. 6. 1. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)". 2. All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilita' rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente della corte. 1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario"; b) il comma 4 e' abrogato; c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso. 3. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale e' abrogato. 4. Dopo l'articolo 169 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 169-bis. (Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilita' dei ricorsi). - 1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice e' predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione". 5. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 624-bis. (Cessazione delle misure cautelari). - 1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari". 6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 625-bis. - (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). - 1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. 2. La richiesta e' proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravita', la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. 3. L'errore materiale di cui al comma 1 puo' essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento. 4. Quando la richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilita'; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 437 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 437 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca, il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione, solamente per i motivi indicati all'art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e)". - Si riporta il testo del comma 1 e dell'art. 606 del codice di procedura penale: "1. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita' di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma 2; e) mancanza o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". - Si riporta il testo dell'art. 610 del codice civile di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 610 (Atti preliminari). - 1. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilita' rilevata. Si applica il comma 1 dell'art. 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente della Corte. 1-bis. Il presidente della Corte di casazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni. 3. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione. 4. (Abrogato). 5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne da' avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.". - Si riporta il testo dell'art. 611 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 611 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442. Se non e' diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.". 2. (Abrogato). - Per il testo del comma 1 dell'art. 610 del codice di procedura penale vedi note all'art. 6. - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale". - Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale: "Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullita'. 6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".