Art. 6.

   1.  Al  comma  1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale,
sono  aggiunte,  in fine, le parole: "solamente per i motivi indicati
all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)".
   2.  All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
      a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
   "1.  Il  presidente della corte di cassazione, se rileva una causa
di  inammissibilita'  dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il
presidente  della sezione fissa la data per la decisione in camera di
consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e
della  data  dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel
termine  di  cui  al  comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della
causa   di   inammissibilita'   rilevata.   Si  applica  il  comma  1
dell'articolo  611.  Ove non venga dichiarata l'inammissibilita', gli
atti sono rimessi al presidente della corte.
   1-bis.   Il   presidente   della   corte  di  cassazione  provvede
all'assegnazione  dei  ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri
stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario";
      b) il comma 4 e' abrogato;
      c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso.
   3.  Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale e'
abrogato.
   4. Dopo l'articolo 169 delle norme di attuazione, di coordinamento
e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
   "Art.  169-bis.  (Sezione  della  corte  di cassazione per l'esame
dell'inammissibilita' dei ricorsi). - 1. La sezione di cui al comma 1
dell'articolo 610 del codice e' predeterminata con rotazione biennale
dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione".
   5.  Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
   "Art.  624-bis. (Cessazione delle misure cautelari). - 1. La corte
di  cassazione,  nel  caso  di annullamento della sentenza d'appello,
dispone la cessazione delle misure cautelari".
   6.  Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
   "Art.  625-bis. - (Ricorso straordinario per errore materiale o di
fatto). - 1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la
correzione   dell'errore   materiale   o   di   fatto  contenuto  nei
provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
   2.  La  richiesta  e'  proposta  dal  procuratore  generale  o dal
condannato,  con  ricorso  presentato  alla corte di cassazione entro
centottanta  giorni  dal deposito del provvedimento. La presentazione
del  ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi
di  eccezionale  gravita',  la  corte  provvede,  con ordinanza, alla
sospensione.
   3. L'errore materiale di cui al comma 1 puo' essere rilevato dalla
corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.
   4.  Quando la richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi prevista al
comma  1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto,
fuori  del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente
infondata,  la  corte,  anche  d'ufficio,  ne  dichiara con ordinanza
l'inammissibilita';  altrimenti  procede  in  camera  di consiglio, a
norma  dell'articolo  127  e,  se  accoglie  la  richiesta,  adotta i
provvedimenti necessari per correggere l'errore".
 
          Note all'art. 6:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  437 del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art.   437  (Ricorso  per  cassazione).  -  1.  Contro
          l'ordinanza   che   dichiara  inammissibile  o  rigetta  la
          richiesta  di  revoca,  il pubblico ministero puo' proporre
          ricorso  per  cassazione,  solamente  per i motivi indicati
          all'art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e)".
              -  Si  riporta il testo del comma 1 e dell'art. 606 del
          codice di procedura penale:
              "1. Il  ricorso per cassazione puo' essere proposto per
          i seguenti motivi:
                a) esercizio  da  parte  del  giudice di una potesta'
          riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi
          ovvero non consentita ai pubblici poteri;
                b) inosservanza  o  erronea  applicazione della legge
          penale  o  di  altre norme giuridiche, di cui si deve tener
          conto nell'applicazione della legge penale;
                c) inosservanza  delle  norme processuali stabilite a
          pena  di nullita' di inutilizzabilita', di inammissibilita'
          o di decadenza;
                d) mancata  assunzione  di una prova decisiva, quando
          la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma
          2;
                e) mancanza    o    manifesta    illogicita'    della
          motivazione,   quando   il  vizio  risulta  dal  testo  del
          provvedimento impugnato".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 610 del codice civile
          di  procedura  penale,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  610 (Atti preliminari). - 1. Il presidente della
          Corte    di    cassazione,   se   rileva   una   causa   di
          inammissibilita'   dei  ricorsi,  li  assegna  ad  apposita
          sezione.  Il  presidente della sezione fissa la data per la
          decisione  in  camera  di  consiglio.  La  cancelleria  da'
          comunicazione   del   deposito  degli  atti  e  della  data
          dell'udienza  al  procuratore  generale ed ai difensori nel
          termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione
          della  causa  di  inammissibilita'  rilevata. Si applica il
          comma   1   dell'art.   611.   Ove   non  venga  dichiarata
          l'inammissibilita',  gli  atti  sono  rimessi al presidente
          della Corte.
              1-bis.  Il presidente della Corte di casazione provvede
          all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i
          criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
              2. Il   presidente,   su   richiesta   del  procuratore
          generale,  dei  difensori  delle  parti o anche di ufficio,
          assegna  il  ricorso alle sezioni unite quando le questioni
          proposte  sono  di  speciale  importanza  o  quando occorre
          dirimere  contrasti  insorti tra le decisioni delle singole
          sezioni.
              3. Il  presidente  della  Corte,  se  si  tratta  delle
          sezioni  unite, ovvero il presidente della sezione fissa la
          data  per  la trattazione del ricorso in udienza pubblica o
          in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente
          dispone  altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti
          dall'art.  17  e  la  separazione dei medesimi quando giovi
          alla speditezza della decisione.
              4. (Abrogato).
              5.  Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza,
          la  cancelleria  ne da' avviso al procuratore generale e ai
          difensori,  indicando  se il ricorso sara' deciso a seguito
          di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  611 del codice di
          procedura   penale,   come   modificato   dalla  legge  qui
          pubblicata:
              "Art.  611  (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la
          Corte  procede  in camera di consiglio quando deve decidere
          su   ogni  ricorso  contro  provvedimenti  non  emessi  nel
          dibattimento,  fatta eccezione delle sentenze pronunciate a
          norma  dell'art. 442. Se non e' diversamente stabilito e in
          deroga  a  quanto  previsto dall'art. 127, la Corte giudica
          sui  motivi,  sulle  richieste  del  procuratore generale e
          sulle  memorie  delle  altre  parti  senza  intervento  dei
          difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte
          le  parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino
          a  cinque  giorni  prima,  possono  presentare  memorie  di
          replica.".
              2. (Abrogato).
              -  Per il testo del comma 1 dell'art. 610 del codice di
          procedura penale vedi note all'art. 6.
              -  Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca:
          "Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del
          codice di procedura penale".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  127 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  127  (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
          Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
          o  il  presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
          ne   fa   dare   avviso  alle  parti,  alle  altre  persone
          interessate  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Se  l'imputato  e'  privo  di difensore, l'avviso e' dato a
          quello di ufficio.
              2.  Fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza possono
          essere presentate memorie in cancelleria.
              3.   Il   pubblico  ministero,  gli  altri  destinatari
          dell'avviso  nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
          Se  l'interessato  e'  detenuto  o internato in luogo posto
          fuori  della  circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
          deve  essere  sentito  prima  del  giorno  dell'udienza dal
          magistrato di sorveglianza del luogo.
              4.  L'udienza  e'  rinviata  se  sussiste  un legittimo
          impedimento  dell'imputato  o del condannato che ha chiesto
          di  essere  sentito  personalmente e che non sia detenuto o
          internato  in  luogo  diverso  da  quello in cui ha sede il
          giudice.
              5.  Le  disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a
          pena di nullita'.
              6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
              7. Il  giudice  provvede  con  ordinanza  comunicata  o
          notificata  senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
          che possono proporre ricorso per cassazione.
              8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
          con decreto motivato.
              9. L'inammissibilita'    dell'atto   introduttivo   del
          procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
          senza  formalita'  di  procedura,  salvo che sia altrimenti
          stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
              10. Il  verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".