Art. 9.

   1.  Al  comma  2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale,
dopo la parola: "tempestivamente," sono inserite le seguenti: "ovvero
non ha ancora assunto la direzione delle indagini,".
 
          Nota all'art. 9:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 354 del
          codice di procedura penale, come modificato della legge qui
          pubblicata:
                "2. Se  vi  e'  pericolo  che  le cose, le tracce e i
          luoghi  indicati nel comma 1, si alterino o si disperdano o
          comunque  si  modifichino  e il pubblico ministero non puo'
          intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la
          direzione   delle   indagini,   gli  ufficiali  di  polizia
          giudiziaria  compiono  i  necessari  accertamenti e rilievi
          sullo  stato  dei  luoghi  e  delle  cose  .  Se  del caso,
          sequestrano   il  corpo  del  reato  e  le  cose  a  questo
          pertinenti".