Art. 4. 1. Al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, le parole: "quale ufficio statale decentrato presso le camere, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuite alle". 2. Dopo il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono inseriti i seguenti: "Le funzioni amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono attribuite alle camere di commercio, industria e artigianato di Trento e di Bolzano. Presso le camere predette e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura, gia' svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2. Gli uffici metrici provinciali di Trento e di Bolzano sono soppressi con l'entrata in vigore della presente disposizione. Il personale in servizio presso tali uffici e' trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle rispettive Province nel rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico acquisiti. E' soppressa la tabella 10B (ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Bolzano) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.". 3. Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1o marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Fassino, Ministro della giustizia Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 4. - Le funzioni amministrative non rientranti nella competenza provinciale ai sensi del precedente art. 1, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, sono attribuite alle camere medesime, ad eccezione di quelle che, riguardando la difesa nazionale, sono invece attribuite al commissario del Governo competente per territorio. Queste funzioni saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le funzioni amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono attribuite alle camere di commercio, industria e artigianato di Trento e di Bolzano. Presso le camere predette e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e delle fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura, gia' svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2. Gli uffici metrici provinciali di Trento e di Bolzano sono soppressi con l'entrata in vigore della presente disposizione. Il personale in servizio presso tali uffici e' trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle rispettive province nel rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico acquisiti. E' soppressa la tabella 10B (ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Bolzano) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. L'ufficio di cui al precedente primo comma, compreso l'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti, e' soppresso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.".