Art. 4.
  1.  Al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, le parole: "quale ufficio statale
decentrato presso le camere, sono esercitate, per delega dello Stato,
dalle" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuite alle".
  2.  Dopo  il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono inseriti i seguenti:
  "Le  funzioni  amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono
attribuite  alle  camere  di  commercio,  industria  e artigianato di
Trento e di Bolzano.
  Presso  le  camere  predette  e'  individuato un responsabile delle
attivita'  finalizzate  alla  tutela  del  consumatore  e  della fede
pubblica,  con  particolare  riferimento  ai  compiti  in  materia di
controllo  di  conformita'  dei  prodotti e strumenti di misura, gia'
svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2.
  Gli  uffici  metrici  provinciali  di  Trento  e  di  Bolzano  sono
soppressi  con  l'entrata  in  vigore della presente disposizione. Il
personale in servizio presso tali uffici e' trasferito alle camere di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  delle rispettive
Province  nel  rispetto  della  posizione giuridica e del trattamento
economico acquisiti. E' soppressa la tabella 10B (ufficio provinciale
metrico  e  del  saggio  dei metalli preziosi di Bolzano) allegata al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modifiche.".
  3.  Il  secondo  e  terzo  comma  dell'articolo  4  del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono abrogati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 1o marzo 2001
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio   e  dell'artigianato  e  del
                              commercio con l'estero
                              Bassanini,  Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Presidente  della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme
          di   attuazione   dello   statuto  speciale  della  regione
          Trentino-Alto  Adige  in materia di artigianato, incremento
          della  produzione  industriale, cave e torbiere, commercio,
          fiere  e  mercati),  come  modificato  dal presente decreto
          legislativo:
              "Art.  4.  -  Le funzioni amministrative non rientranti
          nella  competenza  provinciale ai sensi del precedente art.
          1, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio
          e  artigianato,  sono  attribuite  alle camere medesime, ad
          eccezione  di  quelle che, riguardando la difesa nazionale,
          sono   invece   attribuite   al   commissario  del  Governo
          competente per territorio. Queste funzioni saranno indicate
          con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri di
          concerto  con  il  Ministro  della difesa e con il Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              Le   funzioni   amministrative   dell'ufficio   metrico
          provinciale  sono  attribuite  alle  camere  di  commercio,
          industria e artigianato di Trento e di Bolzano.
              Presso   le   camere   predette   e'   individuato   un
          responsabile  delle  attivita'  finalizzate alla tutela del
          consumatore   e   delle   fede  pubblica,  con  particolare
          riferimento   ai   compiti   in  materia  di  controllo  di
          conformita' dei prodotti e strumenti di misura, gia' svolti
          dagli uffici di cui ai commi 1 e 2.
              Gli  uffici  metrici provinciali di Trento e di Bolzano
          sono  soppressi  con  l'entrata  in  vigore  della presente
          disposizione.  Il  personale in servizio presso tali uffici
          e'   trasferito   alle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato  e  agricoltura  delle  rispettive province nel
          rispetto   della  posizione  giuridica  e  del  trattamento
          economico  acquisiti.  E' soppressa la tabella 10B (ufficio
          provinciale  metrico  e  del saggio dei metalli preziosi di
          Bolzano)   allegata   al   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.
              L'ufficio  di  cui  al precedente primo comma, compreso
          l'ufficio  provinciale  di  statistica e dei censimenti, e'
          soppresso   con   decorrenza  dal  primo  giorno  del  mese
          successivo  a  quello  dell'entrata  in vigore del presente
          decreto.".