Art. 11

  1.  Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
dopo le parole: "al consulente tecnico" sono inserite le seguenti: "o
all'investigatore privato autorizzato".
  2.  Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n.
217, sono inseriti i seguenti:
"2-bis.  Il compenso spettante al difensore e' liquidato dal giudice,
previo  parere  del  consiglio dell'ordine, tenuto conto della natura
dell'impegno  professionale  in  relazione  all'incidenza  degli atti
assunti  rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il
compenso  per  le impugnazioni coltivate dalla parte e' liquidato ove
le stesse non siano dichiarate inammissibili.
2-ter.  I  compensi  e  le  spese  spettanti  ai difensori di persone
ammesse al programma di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n.  82,  sono  liquidate  dal giudice nella misura e con le modalita'
previste dalla presente legge".
  3.  Al comma 3 dell'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
dopo  le  parole: "al consulente tecnico," sono inserite le seguenti:
"all'investigatore privato autorizzato,".
 
          Nota all'art. 11:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 12 della citata legge
          n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  12  (Liquidazione dei compensi al difensore e al
          consulente tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore
          o   al   consulente  tecnico  o  all'investigatore  privato
          autorizzato  della  persona  ammessa  al patrocinio a spese
          dello  Stato  ed  al  consulente  tecnico  di  ufficio sono
          liquidati     dall'autorita'     giudiziaria    osservando,
          rispettivamente, la tariffa professionale e le tabelle ed i
          criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo
          che,  in  ogni caso, non risultino superiori ai valori medi
          delle  tariffe  professionali  vigenti  relative ad onorari
          diritti ed indennita'.
              2.  La liquidazione e' effettuata con decreto motivato,
          al  termine  di  ciascuna  fase  o grado del procedimento o
          comunque    all'atto    della   cessazione   dell'incarico,
          dall'autorita'   giudiziaria   che  ha  proceduto;  per  il
          giudizio   di  cassazione,  alla  liquidazione  procede  il
          giudice  di  rinvio  ovvero  quello  che  ha pronunciato la
          sentenza  inevocabile.  In ogni caso, il giudice competente
          puo' provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti
          per  le  fasi  o  i  gradi anteriori del procedimento se il
          provvedimento  di  ammissione  al  patrocinio a spese dello
          Stato e' divenuto esecutivo dopo la loro definizione.
              2-bis.  Il compenso spettante al difensore e' liquidato
          dal  giudice,  previo  parere  del  consiglio  dell'ordine,
          tenuto  conto  della  natura  dell'impegno professionale in
          relazione  all'incidenza  degli  atti assunti rispetto alla
          posizione processuale della persona difesa. Il compenso per
          le  impugnazioni  coltivate dalla parte e' liquidato ove le
          stesse non siano dichiarate inammissibili.
              2-ter.  I compensi e le spese spettanti ai difensori di
          persone  ammesse  al  programma  di  protezione  di  cui al
          decreto-legge   15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15 marzo  1991,  n.  82, sono
          liquidate  dal  giudice  nella  misura  e  con le modalita'
          previste dalla presente legge.
              3.  I  provvedimenti di liquidazione sono comunicati al
          difensore, al consulente tecnico, all'investigatore privato
          autorizzato,  a  ciascuna  delle  parti, al querelante e al
          pubblico ministero, mediante avviso di deposito del decreto
          in  cancelleria.  Il  decreto  di  liquidazione  emesso dal
          pretore   e'   trasmesso  in  copia  al  procuratore  della
          Repubblica.
              4.  Gli  stessi  soggetti  indicati nel comma 3 possono
          proporre  ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro
          venti   giorni   dall'avvenuta  comunicazione,  davanti  al
          tribunale  o  alla corte d'appello alla quale appartiene il
          giudice  che  ha emesso il decreto. Avverso i provvedimenti
          emessi  dal  giudice  per le indagini preliminari presso la
          pretura  o  dal pretore il ricorso e' proposto al tribunale
          nel cui circondario hanno sede.
              5. Il procedimento e' regolato dall'art. 29 della legge
          13 giugno 1942, n. 794.
              6. Il tribunale o la corte possono chiedere all'ufficio
          giudiziario  presso  cui  si trova il fascicolo processuale
          gli  atti,  i documenti e le informazioni necessari ai fini
          della decisione, eccettuati quelli coperti da segreto.".