Art. 12

 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n.
  217, e' aggiunto il seguente:
"2-bis.  L'avere  l'avvocato,  il consulente tecnico ovvero il perito
richiesto  o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli
previsti  dal  presente capo, costituisce grave illecito disciplinare
professionale".
 
          Nota all'art. 12:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 13 della citata legge
          n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  13 (Divieto di percepire compensi o rimborsi). -
          1.  Il  difensore  o  il  consulente  tecnico della persona
          ammessa  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato non possono
          percepire  dal  proprio  assistito  compensi  o  rimborsi a
          qualsiasi titolo.
              2. Ogni patto contrario e' nullo.
              2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero
          il   perito  richiesto  o  ricevuto  compensi  dalla  parte
          rappresentata  oltre  quelli  previsti  dal  presente capo,
          costituisce grave illecito disciplinare professionale.".