Art. 12 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' aggiunto il seguente: "2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale".
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 13 (Divieto di percepire compensi o rimborsi). - 1. Il difensore o il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. 2. Ogni patto contrario e' nullo. 2-bis. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale.".