Art. 13

Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il
  seguente capo: "Capo II - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI
GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI.
Art.  15-bis.  -  (Istituzione del patrocinio). - 1. E' assicurato il
patrocinio  a  spese  dello  Stato  per  la  difesa dei cittadini non
abbienti nei giudizi civili o amministrativi, nonche' negli affari di
volontaria   giurisdizione,   quando  le  ragioni  del  non  abbiente
risultino non manifestamente infondate.
2.  Il  trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano
e'  assicurato altresi' allo straniero, regolarmente soggiornante sul
territorio  nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto
oggetto  del  giudizio da instaurare, e all'apolide nonche' ad enti o
associazioni  che  non  perseguano  scopi  di  lucro e non esercitino
attivita' economica.
3.  L'ammissione  al patrocinio a spese dello Stato e' esclusa per le
cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso
in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti
o ragioni preesistenti.
Art.  15-ter.  -  (Condizioni  per l'ammissione al patrocinio a spese
dello  Stato).  -  1. Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato  chi  dispone  di  un  reddito  non  superiore  a lire diciotto
milioni.
2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la
causa  ha  ad  oggetto  diritti  della personalita' ovvero quando gli
interessi  del  richiedente  sono in conflitto con quelli degli altri
componenti   il   nucleo,   si   tiene   conto   del   solo   reddito
dell'interessato.
3.  Ogni  due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato
di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  e delle finanze, possono essere adeguati i
limiti   di   reddito   in   relazione   alla  variazione,  accertata
dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  dell'indice  dei prezzi al
consumo  per  le  famiglie  di  operai  e impiegati, verificatasi nel
biennio precedente.
Art.  15-quater.  -  (Istanza  per l'ammissione al patrocinio a spese
dello  Stato).  -  1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate
nell'articolo  15-ter puo' chiedere di essere ammessa al patrocinio a
spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.
2.   L'istanza,   a   pena   di   inammissibilita',  e'  sottoscritta
dall'interessato.  La  sottoscrizione  e'  autenticata  dal difensore
designato ovvero dal funzionario che la riceve.
3.  L'istanza  e'  presentata  o  inviata  a  mezzo  raccomandata  al
Consiglio  dell'ordine  degli avvocati presso il giudice competente a
conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che
ha   emesso  il  provvedimento  impugnato  se  procede  la  Corte  di
cassazione.
Art. 15-quinquies. - (Contenuto dell'istanza) - 1. L'istanza prevista
dall'articolo  15-quater  e'  redatta in carta semplice e contiene, a
pena  di  inammissibilita',  oltre  alla  richiesta  di ammissione al
patrocinio  a  spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento,
se gia' pendente, cui si riferisce:
a) l'indicazione  delle generalita' dell'interessato e dei componenti
   del  suo  stabile  nucleo  di  convivenza  corredata dai numeri di
   codice fiscale;
b) un'autocertificazione  dell'interessato  attestante la sussistenza
   delle   condizioni   di   reddito  previste  per  l'ammissione  al
   patrocinio  a  spese dello Stato, con specifica determinazione del
   reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le
   modalita' indicate nell'articolo 15-ter;
c) l'impegno  a  comunicare  entro  trenta  giorni dalla scadenza del
   termine  di  un  anno,  a  far  tempo  dalla data di presentazione
   dell'istanza  o  della  comunicazione  precedente  e fino a che il
   procedimento  non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti
   di  reddito,  verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini
   dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2.  Se  l'istante  e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si
applica  la disposizione di cui al comma 1. L'istanza e' accompagnata
da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti
la veridicita' di quanto in essa indicato.
3.  Gli  interessati,  ove  il  giudice  procedente  o  il  consiglio
dell'ordine  degli avvocati competente a provvedere in via anticipata
e  provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilita'
dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la
veridicita'  di  quanto  in  essa  indicato.  Puo' essere concesso un
termine   non   superiore   a   due   mesi  per  la  presentazione  o
l'integrazione della documentazione prevista.
4.  L'istanza  contiene,  inoltre,  le  enunciazioni  in  fatto ed in
diritto  utili  a valutare la fondatezza della pretesa che si intende
far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione
si intende chiedere.
5.  La  mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai
commi 1, 2 e 4 e' causa di inammissibilita' dell'istanza.
Art.  15-sexies.  -  (Effetti  dell'ammissione  al patrocinio a spese
dello Stato). - 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per
una  determinata  causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli
atti  che  vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione,
amministrativi  o  di  altro  genere.  L'ammissione giova per tutti i
gradi  di  giurisdizione,  salvo che sia rimasta soccombente la parte
che  l'ha  ottenuta;  in  tale  caso  l'interessato non puo' giovarsi
dell'ammissione per proporre impugnazione.
2.  Oltre  a  quanto  previsto  nel  comma  1, e ferma l'applicazione
dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti:
a) la  difesa  a  carico  dello  Stato  per  la  causa o per l'affare
   riguardo  ai  quali  ha  luogo l'ammissione al beneficio medesimo,
   salvo   il  diritto  di  ripetizione  degli  onorari  dalla  parte
   contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause
   penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile;
b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta
   non bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti;
c) gli  atti  giudiziari  o  amministrativi,  che siano necessari per
   l'oggetto  che  ha  dato  luogo all'ammissione, sono fatti e ne e'
   spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa;
d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i
   notai  e  i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli
   onorari  e  le  indennita' ad essi al riguardo dovuti sono, a loro
   domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel
   modo  stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione
   della  lite,  ove  non ne sia possibile la ripetizione dalla parte
   condannata  al  pagamento  delle  spese processuali, o anche dalla
   stessa  parte  ammessa  al patrocinio a spese dello Stato qualora,
   per  vittoria  della  causa  o  per altre circostanze, la suddetta
   ammissione venga revocata ai sensi dell'articolo 15-terdecies;
e) sono  anticipate  dall'erario  dello  Stato,  salvo  il diritto di
   ripetizione  ai  sensi  della lettera d), le spese di viaggio e di
   soggiorno  dei  funzionari  e pubblici ufficiali necessarie per le
   finalita' di cui al presente articolo, nonche' le spese di viaggio
   e  le  altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e dai
   testimoni;
f) le  inserzioni  per  le  finalita'  sopra  indicate sono fatte con
   annotazione  a  debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni
   giudiziarie  su presentazione di un ordine scritto del giudice che
   tratta la causa o l'affare;
g) sono   anticipate   dall'erario   dello  Stato  le  spese  per  la
   pubblicazione   in   uno   o   piu'   giornali  dei  provvedimenti
   dell'autorita'  giudiziaria  e  per gli altri mezzi di pubblicita'
   ordinati  ai  sensi  degli  articoli  723, 727 e 729 del codice di
   procedura  civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei
   commi  secondo  e  seguenti  dell'articolo  50 del codice civile e
   dalla  stessa  parte  ammessa  al  patrocinio  a spese dello Stato
   qualora venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione;
h) sono   anticipate   dall'erario   dello  Stato  le  spese  per  la
   pubblicazione  della  decisione  di merito di cui all'articolo 120
   del  codice  di  procedura  civile  e  quelle per la pubblicazione
   dell'ordinanza  di  vendita prevista dagli articoli 534, 570 e 576
   dello  stesso  codice,  con  diritto,  nel primo caso, al recupero
   contro  il  soccombente  o la stessa parte ammessa al patrocinio a
   spese   dello   Stato   in   caso   di   provvedimento  di  revoca
   dell'ammissione  e,  nel  secondo  caso, alla prelazione, ai sensi
   degli  articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato
   dalla  vendita  o  sul  prezzo  di  assegnazione  o  sulle rendite
   riscosse dall'amministratore giudiziario;
i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento
   dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta.
Art. 15-septies. - (Iscrizione a debito di onorari ed indennita) - 1.
Nelle  cause  riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello
Stato,  gli  onorari  e le indennita' dovuti all'avvocato sono, a sua
domanda,  iscritti  nel  registro delle spese a debito e riscossi nel
modo  stabilito  per  le  spese stesse, anche nel caso di transazione
della lite.
Art. 15-octies. - (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali)
-  1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto
a  comunicare  entro  trenta  giorni dalla scadenza del termine di un
anno,  a  far tempo dalla data di presentazione della domanda o della
comunicazione  precedente  e  fino  a  che  il  procedimento  non sia
definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi
nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato.
Art.  15-nonies.  -  (Sanzioni). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o
mantenere  l'ammissione  al  patrocinio  a spese dello Stato, formula
l'istanza    di    cui    all'articolo    15-quater    corredata   da
autocertificazione   attestante   falsamente   la  sussistenza  delle
condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, e'
punito  con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
seicentomila  a  lire  tre milioni. La pena e' aumentata se dal fatto
consegue   l'ottenimento   o   il   mantenimento  dell'ammissione  al
patrocinio  a  spese  dello  Stato; la condanna importa la revoca, da
disporre immediatamente, prevista dall'articolo 15-terdecies, nonche'
il  recupero  delle  somme  corrisposte  dallo  Stato  a  carico  del
responsabile.
2.  Le  stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di
chiunque,  al  fine  di  mantenere l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo
15-octies.
Art.   15-decies.   -   (Procedura  per  l'ammissione  anticipata  al
patrocinio  a  spese dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a
quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo
15-quater,   il  consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  verificata
l'ammissibilita'   dell'istanza,   ammette   in   via   anticipata  e
provvisoria  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  se, alla stregua
dell'autocertificazione  prevista, ricorrono le condizioni di reddito
cui  l'ammissione  al  beneficio  e'  subordinata e se le pretese che
l'interessato   intende   far   valere  non  appaiono  manifestamente
infondate.
2.  Copia  dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o
respinge   ovvero   dichiara  inammissibile  l'istanza  e'  trasmessa
all'interessato, al giudice procedente e al direttore regionale delle
entrate competente.
3.  Il  direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla
stregua  delle  dichiarazioni,  indicazioni  ed  allegazioni previste
dall'articolo  15-quinquies,  dell'ammontare  del  reddito  attestato
dall'interessato,  nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le
risultanze   dell'anagrafe   tributaria   e  puo'  disporre  che  sia
effettuata  a  cura  della  Guardia  di  finanza  la  verifica  della
posizione  fiscale  dell'istante  e dei conviventi. Se risulta che il
beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante
non  veritiere,  il  direttore  regionale  delle  entrate richiede la
revoca  dell'ammissione  e  trasmette gli atti acquisiti alla procura
della  Repubblica  presso  il tribunale competente per i reati di cui
all'articolo 15-nonies.
4.  La  effettivita'  e  la  permanenza delle condizioni previste per
l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello Stato e' in ogni tempo,
anche    successivo    all'ammissione,    verificata   su   richiesta
dell'autorita'  giudiziaria ovvero su iniziativa dell'amministrazione
finanziaria o della Guardia di finanza.
5.  Nei  programmi  annuali  di  controllo  fiscale  della Guardia di
finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a
spese  dello  Stato,  individuati  sulla  base  di  appositi  criteri
selettivi,  prevedendo  anche  l'effettuazione di indagini bancarie e
presso gli intermediari finanziari.
Art.  15-undecies.  -  (Ammissione  da parte del giudice). - 1. Se il
consiglio    dell'ordine   degli   avvocati   respinge   o   dichiara
inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al giudice.
2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si applicano,
anche  in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui
agli articoli da 15-bis a 15-nonies.
Art. 15-duodecies. - (Nomina del difensore e del consulente tecnico).
-  1.  Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare
un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati
nonche' un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge.
Art.  15-terdecies.  -  (Pronuncia  del  giudice  sull'ammissione  al
patrocinio   a  spese  dello  Stato).  -  1.  Quando  nel  corso  del
procedimento  sopravvengano  modifiche  delle  condizioni  reddituali
rilevanti  ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
il  giudice  che  procede  modifica  o  revoca  il  provvedimento  di
ammissione.
2.  Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica
o   revoca   l'ammissione   al   patrocinio   a   spese  dello  Stato
provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se
risulta  l'insussistenza  dei  presupposti per l'ammissione ovvero se
l'interessato  ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave.
3.  La  modifica  e  la  revoca dell'ammissione al patrocinio a spese
dello  Stato  operano rispettivamente dal verificarsi della causa che
ha  determinato  la  modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato
ha,  in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le
somme  eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla
perdita di efficacia del provvedimento.
4.  Quando  non  debba  procedere a modifica o revoca, il giudice con
l'atto  che  definisce  il  merito pronuncia anche sull'ammissione al
patrocinio  a  spese  dello  Stato disposta dal consiglio dell'ordine
degli avvocati.
Art.  15-quattuordecies.  - (Liquidazione dei compensi al difensore e
al  consulente  tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore o al
consulente  tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello
Stato   e   al   consulente   tecnico   di   ufficio  sono  liquidati
dall'autorita'  giudiziaria,  previo parere del consiglio dell'ordine
degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto
della  natura  dell'impegno  professionale in relazione all'incidenza
degli  atti  assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto
difeso,  osservando,  rispettivamente,  la  tabella professionale e i
criteri  previsti  dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in
ogni  caso,  non  risultino  superiori  ai  valori medi delle tariffe
professionali  vigenti  relative  a  onorari,  diritti  e indennita',
ridotti della meta'.
2.  La liquidazione e' effettuata con decreto motivato, al termine di
ciascuna  fase  o  grado  del  procedimento o comunque all'atto della
cessazione   dell'incarico,   dall'autorita'   giudiziaria   che   ha
proceduto;  per  il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede
il  giudice  di  rinvio  ovvero quello che ha pronunciato la sentenza
passata in giudicato.
3.  Nel  caso  in  cui  il  difensore  nominato  dall'interessato sia
iscritto  all'albo  degli avvocati di un distretto di corte d'appello
diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il
procedimento,  non  sono dovute le spese e le indennita' di trasferta
previste dalla tariffa professionale.
4.  I  provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al
consulente  tecnico,  a  ciascuna  delle  parti  mediante  avviso  di
deposito  del  decreto  in cancelleria. Il decreto di liquidazione e'
trasmesso  in  copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale
delle entrate.
5.  I  soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il
decreto  di  liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione
della comunicazione, avanti al tribunale o alla corte di appello alla
quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
6. Il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno
1942, n. 794.
7.  Il  tribunale  o  la corte d'appello possono chiedere all'ufficio
giudiziario  presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i
documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
Art.   15-quinquiesdecies.   -   (Divieto  di  percepire  compensi  o
rimborsi).  -  1.  Il difensore e il consulente tecnico della persona
ammessa  al  patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal
proprio  assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto
contrario e' nullo.
2.  L'avere  l'avvocato,  il  consulente  tecnico  ovvero  il  perito
richiesto  o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli
previsti  dal  presente capo, costituisce grave illecito disciplinare
professionale.
Art.  15-sexiesdecies.  -  (Pagamento in favore dello Stato). - 1. Il
provvedimento  che condanna la parte soccombente alla rifusione degli
oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia
eseguito  a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa
al patrocinio a spese dello Stato.
2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma
1.  Laddove  esso  non  venga  tuttavia  in tale modo rimborsato e la
vittoria  della  causa  o  la  composizione della lite abbia messo la
parte  ammessa  al  patrocinio  a  spese dello Stato in condizione di
potere  restituire  le  spese  erogate  in  suo  favore,  questa deve
adempiere a tale rivalsa.
3.  In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico
dello  Stato,  la  rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 e'
effettuata nella misura percentuale corrispondente.
4.  Nell'attribuzione  delle  spese  all'erario dello Stato di cui ai
commi  da  1  a 3 non rientrano gli onorari e le indennita' dovuti al
difensore.
Art.  15-septiesdecies.  -  (Azione  di  recupero).  - 1. L'azione di
recupero  a  carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello
Stato  puo'  essere  esercitata  verso la persona stessa per tutte le
tasse  ed  i  diritti  ripetibili,  quando per sentenza o transazione
abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel
caso  di  rinuncia  all'azione  o  di  estinzione  del  giudizio.  Il
difensore  della  parte  ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha
l'obbligo  di  far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato
dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile.
L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare.
2.  Nel  caso  di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a
spese  dello  Stato  e'  tenuto  a  rimborsare  in ogni caso le spese
anticipate  dall'erario  con  la somma o valore conseguito, qualunque
esso sia.
3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono
solidalmente  obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle
spese annotati a debito, ed e' vietato accollarli al soggetto ammesso
al patrocinio a spese dello Stato. Ogni patto contrario e' nullo.
4.  Nelle  cause  promosse  contro i soggetti ammessi al patrocinio a
spese  dello  Stato  la parte attrice e' obbligata al pagamento delle
tasse,  dei  diritti  e  delle  spese  annotati  a  debito, quando il
giudizio sia estinto.
5.  Nelle  cause  promosse  da soggetti ammessi al patrocinio a spese
dello  Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso
uno  dei  mezzi  d'impugnazione  previsti dalle norme di procedura e'
tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a
debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato.
6.  In  ogni  caso  nelle  cause  che interessano soggetti ammessi al
patrocinio   a   spese   dello  Stato  tutte  le  parti  sono  tenute
solidalmente  al  pagamento  delle  tasse,  dei diritti e delle spese
annotati  a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui
ai commi precedenti.
Art. 15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato
in  altri casi). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano,
in  quanto  compatibili,  anche  nella  fase  dell'esecuzione  e  nel
procedimento di revocazione.
Art. 15-noniesdecies. - (Applicazione). - 1. Le disposizioni previste
dal presente capo si applicano dal 1 luglio 2002.
2.  L'ammissione  al  patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di
cui al presente capo deliberata anteriormente al 1 luglio 2002 rimane
valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.".
 
          Note all'art. 13:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  488 (Disposizioni per la formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
              "Art.  9  (Contributo unificato per le spese degli atti
          giudiziari).  - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai
          procedimenti  civili, penali ed amministrativi e in materia
          tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
          giurisdizione,  non  si  applicano  le imposte di bollo, la
          tassa  di  iscrizione  a  ruolo,  i diritti di cancelleria,
          nonche'  i  diritti  di  chiamata  di  causa dell'ufficiale
          giudiziario.
              2.    Nei    procedimenti    giurisdizionali    civili,
          amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure
          concorsuali  e  di  volontaria  giurisdizione,  indicati al
          comma  1,  per  ciascun  grado di giudizio, e' istituito il
          contributo  unificato  di  iscrizione  a ruolo, secondo gli
          importi  e  i valori indicati nella tabella 1 allegata alla
          presente legge.
              3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o
          che   deposita   il   ricorso   introduttivo,  ovvero,  nei
          procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o
          la  vendita  dei  beni  pignorati,  o  che interviene nella
          procedura   di   esecuzione,   a  pena  di  irricevibilita'
          dell'atto,  e'  tenuta  all'anticipazione del pagamento del
          contributo  di  cui  al  comma  2,  salvo  il  diritto alla
          ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi
          dell'art. 91 del codice di procedura civile.
              4.  L'esercizio  dell'azione  civile  nel  procedimento
          penale  non  e' soggetto al pagamento del contributo di cui
          al  comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia
          di  condanna  generica del responsabile. Nel caso in cui la
          parte  civile, oltre all'affermazione della responsabilita'
          civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento
          di  una  somma  a  titolo  di  risarcimento  del  danno, il
          contributo  di  cui  al  comma  2  e'  dovuto,  in  caso di
          accoglimento  della domanda, in base al valore dell'importo
          liquidato nella sentenza.
              5.  Il  valore  dei  procedimenti, determinato ai sensi
          degli  articoli  10  e  seguenti  del  codice  di procedura
          civile,  deve  risultare  da  apposita  dichiarazione  resa
          espressamente   nelle  conclusioni  dell'atto  introduttivo
          ovvero  nell'atto  di  precetto.  In caso di modifica della
          domanda  che  ne  aumenti  il  valore, la parte e' tenuta a
          farne  espressa  dichiarazione  e  a  procedere al relativo
          pagamento  integrativo,  secondo  gli  importi  ed i valori
          indicati  nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove
          non  vi  provveda,  il  giudice dichiara l'improcedibilita'
          della domanda.
              6.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del Ministro della
          giustizia,  di concerto con il Ministro delle finanze ed il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sono  apportate  le  variazioni alla misura del
          contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di
          valore  indicati  nella  tabella  1  allegata alla presente
          legge,  tenuto  conto  della necessita' di adeguamento alle
          variazioni  del  numero,  del  valore,  della tipologia dei
          processi   registrate  nei  due  anni  precedenti.  Con  il
          predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di
          versamento del contributo unificato.
              7.  I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme
          similari  di  patrocinio dei non abbienti sono esentati dal
          pagamento del contributo di cui al presente articolo.
              8.  Non  sono soggetti al contributo di cui al presente
          articolo  i  procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti  di
          competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro,
          e  da  ogni  spesa,  tassa  o diritto di qualsiasi specie e
          natura.
              9.  Sono  esenti  dall'imposta  di  registro i processi
          verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100
          milioni.
              10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  di  concerto  con  il Ministro delle finanze e il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione
          tra   le   amministrazioni  interessate  dei  proventi  del
          contributo  unificato  di  cui al comma 2 e per la relativa
          regolazione contabile.
              11.  Le disposizioni del presente articolo si applicano
          dal  1o luglio  2000,  ai  procedimenti  iscritti a ruolo a
          decorrere  dalla  medesima  data. Detto termine puo' essere
          prorogato,  per un periodo massimo di sei mesi, con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  della  giustizia  e  del  Ministro delle finanze,
          tenendo  conto  di  oggettive  esigenze organizzative degli
          uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati
          per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti
          gia'   iscritti   a   ruolo   al   1o luglio   2000  ovvero
          all'eventuale  nuovo  termine  fissato ai sensi del secondo
          periodo,  la  parte  puo'  valersi  delle  disposizioni del
          presente  articolo versando l'importo del contributo di cui
          alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo
          al  rimborso  o  alla  ripetizione  di quanto gia' pagato a
          titolo  di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo
          e di diritti di cancelleria.".
              - Si riporta il testo degli articoli 723, 727 e 729 del
          codice di procedura civile:
              "Art.  723 (Fissazione dell'udienza di comparizione). -
          Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per
          la  comparizione  davanti  a  se'  o  ad  un giudice da lui
          designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel
          ricorso  a  norma dell'articolo precedente, e stabilisce il
          termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a
          cura del ricorrente. Puo' anche ordinare che il decreto sia
          pubblicato in uno o piu' giornali.
              Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.".
              "Art.   727   (Pubblicazione   della   domanda).  -  Il
          presidente   del   tribunale  nomina  un  giudice  a  norma
          dell'art.  723  e  ordina  che  a  cura  del  ricorrente la
          domanda,  entro  il  termine  che  egli  stesso  fissa, sia
          inserita  per estratto, due volte consecutive a distanza di
          dieci  giorni,  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
          in  due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello
          scomparso  di  farle  pervenire al tribunale entro sei mesi
          dall'ultima pubblicazione.
              Se  tutte  le  inserzioni non vengono eseguite entro il
          termine fissato, la domanda si intende abbandonata.
              Il  presidente  del tribunale puo' anche disporre altri
          mezzi di pubblicita'.".
              "Art. 729 (Pubblicazione della sentenza). - La sentenza
          che  dichiara  l'assenza  o  la  morte presunta deve essere
          inserita   per  estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica  e  in  due  giornali  indicati  nella  sentenza
          stessa.  Il  tribunale  puo'  anche disporre altri mezzi di
          pubblicita'.
              Le   inserzioni  possono  essere  eseguite  a  cura  di
          qualsiasi  interessato  e valgono come notificazione. Copia
          della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato
          l'estratto  deve  essere  depositata  nella cancelleria del
          giudice  che  ha  pronunciato la sentenza per l'annotazione
          sull'originale.".
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del codice civile:
              "Art. 50 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni).
          -  Divenuta  eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza,
          il  tribunale,  su istanza di chiunque vi abbia interesse o
          del  pubblico  ministero,  ordina  l'apertura degli atti di
          ultima volonta' dell'assente, se vi sono.
              Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se
          l'assente  fosse  morto  nel  giorno  a cui risale l'ultima
          notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare
          l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.
              I   legatari,  i  donatari  e  tutti  quelli  ai  quali
          spetterebbero  diritti  dipendenti dalla morte dell'assente
          possono   domandare   di   essere   ammessi   all'esercizio
          temporaneo di questi diritti.
              Coloro   che   per  effetto  della  morte  dell'assente
          sarebbero   liberati   da   obbligazioni   possono   essere
          temporaneamente  esonerati  dall'adempimento di esse, salvo
          che   si  tratti  delle  obbligazioni  alimentari  previste
          dall'art. 434.
              Per  ottenere  l'immissione  nel  possesso, l'esercizio
          temporaneo  dei  diritti  o la liberazione temporanea dalle
          obbligazioni  si deve dare cauzione nella somma determinata
          dal  tribunale,  se  taluno  non  sia in grado di darla, il
          tribunale puo' stabilire altre cautele, avuto riguardo alla
          qualita'   delle   persone   e   alla  loro  parentela  con
          l'assente.".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 120, 534, 570 e
          576 del codice di procedura civile:
              "Art.  120  (Pubblicita' della sentenza). - Nei casi in
          cui   la   pubblicita'   della  decisione  di  merito  puo'
          contribuire  a riparare il danno, il giudice, su istanza di
          parte,  puo'  ordinarla  a  cura  e  spese del soccombente,
          mediante  inserzione per estratto in uno o piu' giornali da
          lui designati.
              Se  l'inserzione  non avviene nel termine stabilito dal
          giudice,  puo'  procedervi la parte a favore della quale e'
          stata   disposta,   con   diritto   a   ripetere  le  spese
          dall'obbligato.".
              "Art.  534  (Vendita  all'incanto). - Quando la vendita
          deve   essere   fatta   ai  pubblici  incanti,  il  giudice
          dell'esecuzione,  col  provvedimento  di  cui all'art. 530,
          stabilisce  il  giorno,  l'ora  e  il  luogo  in  cui  deve
          eseguirsi,  e  ne  affida  l'esecuzione  al  cancelliere  o
          all'ufficiale   giudiziario   o  ad  un  istituto  all'uopo
          autorizzato.
              Nello  stesso  provvedimento il giudice dell'esecuzione
          puo'  disporre  che,  oltre  alla  pubblicita' prevista dal
          primo  comma  dell'art. 490, sia data anche una pubblicita'
          straordinaria   a   norma  del  comma  terzo  dello  stesso
          articolo.".
              "Art.  570  (Avviso  della  vendita).  - Dell'ordine di
          vendita  e'  dato  dal  cancelliere, a norma dell'art. 490,
          pubblico  avviso  contenente  l'indicazione  del  debitore,
          degli   estremi   previsti   nell'art.  555  e  del  valore
          dell'immobile   determinato  a  norma  dell'art.  568,  con
          l'avvertimento  che maggiori  informazioni  possono  essere
          fornite dalla cancelleria del tribunale.".
              "Art.  576  (Contenuto del provvedimento che dispone la
          vendita).   -  Il  giudice  dell'esecuzione  quando  ordina
          l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
                1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
                2)  il  prezzo  base dell'incanto determinato a norma
          dell'art. 568;
                3) il giorno e l'ora dell'incanto;
                4)  il  termine  che deve decorrere tra il compimento
          delle   forme   di  pubblicita'  e  l'incanto,  nonche'  le
          eventuali   forme  di  pubblicita'  straordinaria  a  norma
          dell'art. 490 ultimo comma;
                5)  l'ammontare  della cauzione e il termine entro il
          quale deve essere prestata dagli offerenti;
                6)  la  misura minima dell'aumento da apportarsi alle
          offerte;
                7)  il  termine,  non  superiore  a  sessanta  giorni
          dall'aggiudicazione,  entro  il quale il prezzo deve essere
          depositato e le modalita' del deposito.
              L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.".
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 2755 e 2770 del
          codice civile:
              "Art.   2755   (Spese   per   atti  conservativi  o  di
          espropriazione).  -  I crediti per spese di giustizia fatte
          per  atti  conservativi o per espropriazione di beni mobili
          nell'interesse  comune  dei  creditori hanno privilegio sui
          beni stessi.".
              "Art.   2770   (Crediti  per  atti  conservativi  o  di
          espropriazione).  -  I  crediti  per  le spese di giustizia
          fatte  per atti conservativi o per l'espropriazione di beni
          immobili   nell'interesse   comune   dei   creditori   sono
          privilegiati sul prezzo degli immobili stessi.
              Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un
          immobile  per  le  spese  fatte  per  la  dichiarazione  di
          liberazione dell'immobile dalle ipoteche.".
              - Si  riporta  il  titolo della legge 8 luglio 1980, n.
          319  "Compensi  spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,
          interpreti  e  traduttori  per  le  operazioni  eseguite  a
          richiesta dell'autorita' giudiziaria.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  29  della  legge
          13 giugno   1942,   n.   794  (Onorari  di  avvocato  e  di
          procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile):
              "Art.  29.  - Il presidente del tribunale o della Corte
          di  appello  ordina,  con  decreto  in calce al ricorso, la
          comparizione  degli  interessati  davanti  al  collegio  in
          camera  di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art.
          645, ultima parte, del codice di procedura civile.
              Il decreto e' notificato a cura della parte istante.
              Non e' obbligatorio il ministero di difensore.
              Il  collegio, sentite le parti, procura di conciliarle.
          Il  processo  verbale  di  conciliazione costituisce titolo
          esecutivo.
              Si  applica  per  le spese l'art. 92, ultimo comma, del
          codice di procedura civile.
              Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione
          non  riesce,  il  collegio  provvede  alla liquidazione con
          ordinanza  non  impugnabile  la  quale  costituisce  titolo
          esecutivo anche per le spese del procedimento.
              Le   disposizioni   di   cui  ai  commi  precedenti  si
          osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e
          al  pretore  quando  essi sono rispettivamente competenti a
          norma dell'art. 28.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  309  del codice di
          procedura civile:
              "Art.  309 (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel
          corso   del   processo  nessuna  delle  parti  si  presenta
          all'udienza,  il  giudice  provvede a norma del primo comma
          dell'art. 181.".