Art. 13 Dopo l'articolo 15 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente capo: "Capo II - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI GIUDIZI CIVILI ED AMMINISTRATIVI. Art. 15-bis. - (Istituzione del patrocinio). - 1. E' assicurato il patrocinio a spese dello Stato per la difesa dei cittadini non abbienti nei giudizi civili o amministrativi, nonche' negli affari di volontaria giurisdizione, quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate. 2. Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano e' assicurato altresi' allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare, e all'apolide nonche' ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attivita' economica. 3. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' esclusa per le cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. Art. 15-ter. - (Condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Puo' essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi dispone di un reddito non superiore a lire diciotto milioni. 2. In caso di convivenza, il reddito ai fini del presente articolo e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente del nucleo stabilmente convivente; tuttavia quando la causa ha ad oggetto diritti della personalita' ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo, si tiene conto del solo reddito dell'interessato. 3. Ogni due anni, con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, possono essere adeguati i limiti di reddito in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente. Art. 15-quater. - (Istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. La parte che si trovi nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter puo' chiedere di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. 2. L'istanza, a pena di inammissibilita', e' sottoscritta dall'interessato. La sottoscrizione e' autenticata dal difensore designato ovvero dal funzionario che la riceve. 3. L'istanza e' presentata o inviata a mezzo raccomandata al Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il giudice competente a conoscere del merito o del luogo ove pende il procedimento ovvero che ha emesso il provvedimento impugnato se procede la Corte di cassazione. Art. 15-quinquies. - (Contenuto dell'istanza) - 1. L'istanza prevista dall'articolo 15-quater e' redatta in carta semplice e contiene, a pena di inammissibilita', oltre alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed all'indicazione del procedimento, se gia' pendente, cui si riferisce: a) l'indicazione delle generalita' dell'interessato e dei componenti del suo stabile nucleo di convivenza corredata dai numeri di codice fiscale; b) un'autocertificazione dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 15-ter; c) l'impegno a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Se l'istante e' straniero, per i redditi prodotti all'estero si applica la disposizione di cui al comma 1. L'istanza e' accompagnata da una certificazione dell'autorita' consolare competente che attesti la veridicita' di quanto in essa indicato. 3. Gli interessati, ove il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata e provvisoria lo richiedano, sono tenuti, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato. Puo' essere concesso un termine non superiore a due mesi per la presentazione o l'integrazione della documentazione prevista. 4. L'istanza contiene, inoltre, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa che si intende far valere con la specifica indicazione delle prove la cui ammissione si intende chiedere. 5. La mancanza delle dichiarazioni e delle indicazioni previste dai commi 1, 2 e 4 e' causa di inammissibilita' dell'istanza. Art. 15-sexies. - (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per una determinata causa od affare si ritiene estesa anche a tutti gli atti che vi si riferiscono, siano essi di volontaria giurisdizione, amministrativi o di altro genere. L'ammissione giova per tutti i gradi di giurisdizione, salvo che sia rimasta soccombente la parte che l'ha ottenuta; in tale caso l'interessato non puo' giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione. 2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, e ferma l'applicazione dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato produce i seguenti effetti: a) la difesa a carico dello Stato per la causa o per l'affare riguardo ai quali ha luogo l'ammissione al beneficio medesimo, salvo il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese nelle cause civili e nelle cause penali nelle quali vi sia stata costituzione di parte civile; b) l'annotazione a debito delle tasse di registro e l'uso della carta non bollata a norma delle vigenti leggi e regolamenti; c) gli atti giudiziari o amministrativi, che siano necessari per l'oggetto che ha dato luogo all'ammissione, sono fatti e ne e' spedita copia senza percezione di diritti od altra spesa; d) i pubblici ufficiali, il cui ministero sia allo scopo richiesto, i notai e i consulenti tecnici debbono prestare la loro opera. Gli onorari e le indennita' ad essi al riguardo dovuti sono, a loro domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite, ove non ne sia possibile la ripetizione dalla parte condannata al pagamento delle spese processuali, o anche dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora, per vittoria della causa o per altre circostanze, la suddetta ammissione venga revocata ai sensi dell'articolo 15-terdecies; e) sono anticipate dall'erario dello Stato, salvo il diritto di ripetizione ai sensi della lettera d), le spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari e pubblici ufficiali necessarie per le finalita' di cui al presente articolo, nonche' le spese di viaggio e le altre effettivamente sostenute dai consulenti tecnici e dai testimoni; f) le inserzioni per le finalita' sopra indicate sono fatte con annotazione a debito nei giornali incaricati delle pubblicazioni giudiziarie su presentazione di un ordine scritto del giudice che tratta la causa o l'affare; g) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione in uno o piu' giornali dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e per gli altri mezzi di pubblicita' ordinati ai sensi degli articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile, salva la ripetizione dalle persone indicate nei commi secondo e seguenti dell'articolo 50 del codice civile e dalla stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato qualora venga emesso il provvedimento di revoca dell'ammissione; h) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per la pubblicazione della decisione di merito di cui all'articolo 120 del codice di procedura civile e quelle per la pubblicazione dell'ordinanza di vendita prevista dagli articoli 534, 570 e 576 dello stesso codice, con diritto, nel primo caso, al recupero contro il soccombente o la stessa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in caso di provvedimento di revoca dell'ammissione e, nel secondo caso, alla prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo di assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario; i) sono anticipate dall'erario dello Stato le spese per il compimento dell'opera non eseguita e per la distruzione di quella compiuta. Art. 15-septies. - (Iscrizione a debito di onorari ed indennita) - 1. Nelle cause riguardanti persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, gli onorari e le indennita' dovuti all'avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite. Art. 15-octies. - (Obbligo di comunicazione di variazioni reddituali) - 1. Il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione della domanda o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Art. 15-nonies. - (Sanzioni). - 1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, formula l'istanza di cui all'articolo 15-quater corredata da autocertificazione attestante falsamente la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione o il mantenimento, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seicentomila a lire tre milioni. La pena e' aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condanna importa la revoca, da disporre immediatamente, prevista dall'articolo 15-terdecies, nonche' il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile. 2. Le stesse pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 15-octies. Art. 15-decies. - (Procedura per l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Nei dieci giorni successivi a quello in cui e' presentata o pervenuta l'istanza di cui all'articolo 15-quater, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilita' dell'istanza, ammette in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua dell'autocertificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio e' subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate. 2. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie o respinge ovvero dichiara inammissibile l'istanza e' trasmessa all'interessato, al giudice procedente e al direttore regionale delle entrate competente. 3. Il direttore regionale delle entrate verifica la esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste dall'articolo 15-quinquies, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonche' la compatibilita' dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e puo' disporre che sia effettuata a cura della Guardia di finanza la verifica della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi. Se risulta che il beneficio e' stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, il direttore regionale delle entrate richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla procura della Repubblica presso il tribunale competente per i reati di cui all'articolo 15-nonies. 4. La effettivita' e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e' in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorita' giudiziaria ovvero su iniziativa dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza. 5. Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari. Art. 15-undecies. - (Ammissione da parte del giudice). - 1. Se il consiglio dell'ordine degli avvocati respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa puo' essere proposta al giudice. 2. Il giudice decide sull'istanza unitamente al merito. Si applicano, anche in tale caso, ed in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 15-bis a 15-nonies. Art. 15-duodecies. - (Nomina del difensore e del consulente tecnico). - 1. Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati nonche' un consulente tecnico nei casi previsti dalla legge. Art. 15-terdecies. - (Pronuncia del giudice sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). - 1. Quando nel corso del procedimento sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il giudice che procede modifica o revoca il provvedimento di ammissione. 2. Con il provvedimento che definisce il merito, il giudice modifica o revoca l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. 3. La modifica e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato operano rispettivamente dal verificarsi della causa che ha determinato la modifica o dal momento dell'ammissione. Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente corrisposte successivamente alla modifica o alla perdita di efficacia del provvedimento. 4. Quando non debba procedere a modifica o revoca, il giudice con l'atto che definisce il merito pronuncia anche sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Art. 15-quattuordecies. - (Liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico). - 1. I compensi spettanti al difensore o al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al consulente tecnico di ufficio sono liquidati dall'autorita' giudiziaria, previo parere del consiglio dell'ordine degli avvocati, contestualmente alla decisione di merito tenuto conto della natura dell'impegno professionale in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale del soggetto difeso, osservando, rispettivamente, la tabella professionale e i criteri previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative a onorari, diritti e indennita', ridotti della meta'. 2. La liquidazione e' effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. 3. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto all'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dalla tariffa professionale. 4. I provvedimenti di liquidazione sono comunicati al difensore, al consulente tecnico, a ciascuna delle parti mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. Il decreto di liquidazione e' trasmesso in copia alla Guardia di finanza e al direttore regionale delle entrate. 5. I soggetti di cui al comma 4 possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione, entro venti giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione, avanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. 6. Il procedimento e' regolato dall'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. 7. Il tribunale o la corte d'appello possono chiedere all'ufficio giudiziario presso cui si trova il fascicolo processuale gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione. Art. 15-quinquiesdecies. - (Divieto di percepire compensi o rimborsi). - 1. Il difensore e il consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato non possono percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualsiasi titolo. Ogni patto contrario e' nullo. 2. L'avere l'avvocato, il consulente tecnico ovvero il perito richiesto o ricevuto compensi dalla parte rappresentata oltre quelli previsti dal presente capo, costituisce grave illecito disciplinare professionale. Art. 15-sexiesdecies. - (Pagamento in favore dello Stato). - 1. Il provvedimento che condanna la parte soccombente alla rifusione degli oneri e delle spese processuali dispone che il relativo pagamento sia eseguito a favore dello Stato quando l'altra parte sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 2. Lo Stato cura direttamente il rimborso delle spese di cui al comma 1. Laddove esso non venga tuttavia in tale modo rimborsato e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in condizione di potere restituire le spese erogate in suo favore, questa deve adempiere a tale rivalsa. 3. In caso di ammissione al patrocinio a spese parzialmente a carico dello Stato, la rivalsa in favore dello Stato di cui al comma 2 e' effettuata nella misura percentuale corrispondente. 4. Nell'attribuzione delle spese all'erario dello Stato di cui ai commi da 1 a 3 non rientrano gli onorari e le indennita' dovuti al difensore. Art. 15-septiesdecies. - (Azione di recupero). - 1. L'azione di recupero a carico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puo' essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse ed i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle tasse e diritti, ovvero nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l'obbligo di far dichiarare l'estinzione dello stesso se cancellato dal ruolo, ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile. L'inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare. 2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e' tenuto a rimborsare in ogni caso le spese anticipate dall'erario con la somma o valore conseguito, qualunque esso sia. 3. Nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, ed e' vietato accollarli al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Ogni patto contrario e' nullo. 4. Nelle cause promosse contro i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato la parte attrice e' obbligata al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito, quando il giudizio sia estinto. 5. Nelle cause promosse da soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la controparte che nel corso della causa abbia promosso uno dei mezzi d'impugnazione previsti dalle norme di procedura e' tenuta al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito qualora il giudizio venga dichiarato estinto o sia rinunciato. 6. In ogni caso nelle cause che interessano soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito nelle ipotesi di estinzione o cancellazione di cui ai commi precedenti. Art. 15-octiesdecies. - (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in altri casi). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nella fase dell'esecuzione e nel procedimento di revocazione. Art. 15-noniesdecies. - (Applicazione). - 1. Le disposizioni previste dal presente capo si applicano dal 1 luglio 2002. 2. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi di cui al presente capo deliberata anteriormente al 1 luglio 2002 rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati dalla presente legge.".
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato): "Art. 9 (Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari). - 1. Agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonche' i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. 2. Nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e' istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli importi e i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. 3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o che interviene nella procedura di esecuzione, a pena di irricevibilita' dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione nei confronti della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura civile. 4. L'esercizio dell'azione civile nel procedimento penale non e' soggetto al pagamento del contributo di cui al comma 2 nel caso in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, il contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza. 5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda. 6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono apportate le variazioni alla misura del contributo unificato di cui al comma 2 e degli scaglioni di valore indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del valore, della tipologia dei processi registrate nei due anni precedenti. Con il predetto decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di versamento del contributo unificato. 7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di patrocinio dei non abbienti sono esentati dal pagamento del contributo di cui al presente articolo. 8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. 9. Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni. 10. Con decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono dettate le disposizioni per la ripartizione tra le amministrazioni interessate dei proventi del contributo unificato di cui al comma 2 e per la relativa regolazione contabile. 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1o luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine puo' essere prorogato, per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte puo' valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.". - Si riporta il testo degli articoli 723, 727 e 729 del codice di procedura civile: "Art. 723 (Fissazione dell'udienza di comparizione). - Il presidente del tribunale fissa con decreto l'udienza per la comparizione davanti a se' o ad un giudice da lui designato del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo precedente, e stabilisce il termine entro il quale la notificazione deve essere fatta a cura del ricorrente. Puo' anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o piu' giornali. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.". "Art. 727 (Pubblicazione della domanda). - Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'art. 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione. Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata. Il presidente del tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'.". "Art. 729 (Pubblicazione della sentenza). - La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'. Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza e dei giornali nei quali e' stato pubblicato l'estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza per l'annotazione sull'originale.". - Si riporta il testo dell'art. 50 del codice civile: "Art. 50 (Immissione nel possesso temporaneo dei beni). - Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente, se vi sono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434. Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale, se taluno non sia in grado di darla, il tribunale puo' stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualita' delle persone e alla loro parentela con l'assente.". - Si riporta il testo degli articoli 120, 534, 570 e 576 del codice di procedura civile: "Art. 120 (Pubblicita' della sentenza). - Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o piu' giornali da lui designati. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.". "Art. 534 (Vendita all'incanto). - Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o ad un istituto all'uopo autorizzato. Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione puo' disporre che, oltre alla pubblicita' prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicita' straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.". "Art. 570 (Avviso della vendita). - Dell'ordine di vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'art. 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale.". "Art. 576 (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita). - Il giudice dell'esecuzione quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto: 1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti; 2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'art. 568; 3) il giorno e l'ora dell'incanto; 4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'art. 490 ultimo comma; 5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti; 6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte; 7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalita' del deposito. L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere.". - Si riporta il testo degli articoli 2755 e 2770 del codice civile: "Art. 2755 (Spese per atti conservativi o di espropriazione). - I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.". "Art. 2770 (Crediti per atti conservativi o di espropriazione). - I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi. Del pari ha privilegio il credito dell'acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell'immobile dalle ipoteche.". - Si riporta il titolo della legge 8 luglio 1980, n. 319 "Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorita' giudiziaria.". - Si riporta il testo dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile): "Art. 29. - Il presidente del tribunale o della Corte di appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio, nei termini ridotti a norma dell'art. 645, ultima parte, del codice di procedura civile. Il decreto e' notificato a cura della parte istante. Non e' obbligatorio il ministero di difensore. Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Si applica per le spese l'art. 92, ultimo comma, del codice di procedura civile. Se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il collegio provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile la quale costituisce titolo esecutivo anche per le spese del procedimento. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, davanti al conciliatore e al pretore quando essi sono rispettivamente competenti a norma dell'art. 28.". - Si riporta il testo dell'art. 309 del codice di procedura civile: "Art. 309 (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181.".