Art. 22 
 
 
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792  milioni  per
l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a
regime,  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione   delle
proiezioni  dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
parte  corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. 
  2. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.