Art. 22 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.