Art. 7 1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217, le parole: "4, comma 4," sono soppresse.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 7 (Indagini preliminari). - 1. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato puo' essere chiesta anche nella fase delle indagini preliminari. In tal caso l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini preliminari competente per il fatto per cui si procede. Il giudice, se l'istanza e' accolta, provvede alla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 12 anche nel caso che l'azione penale non venga esercitata. 2. Il giudice per le indagini preliminari e' competente, altresi', per i provvedimenti di cui agli articoli 10 e 12.".