Art. 7

  1.  Al  comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
le parole: "4, comma 4," sono soppresse.
 
          Nota all'art. 7:
              - Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
          217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  7  (Indagini  preliminari). - 1. L'ammissione al
          patrocinio  a  spese  dello Stato puo' essere chiesta anche
          nella   fase   delle  indagini  preliminari.  In  tal  caso
          l'istanza deve essere presentata al giudice per le indagini
          preliminari  competente per il fatto per cui si procede. Il
          giudice,   se   l'istanza   e'   accolta,   provvede   alla
          liquidazione  del  compenso ai sensi dell'art. 12 anche nel
          caso che l'azione penale non venga esercitata.
              2.   Il   giudice   per   le  indagini  preliminari  e'
          competente,  altresi',  per  i  provvedimenti  di  cui agli
          articoli 10 e 12.".