Art. 8

  1.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n.
217, e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  Nei  casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7
gennaio   1998,   n.   11,   l'interessato   puo'  nominare,  per  la
partecipazione  a  distanza  al  procedimento  penale  dell'indagato,
dell'imputato  o  del condannato, un secondo difensore, limitatamente
agli atti che effettivamente si compiono a distanza".
 
          Nota all'art. 8:
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n.
          217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  9 (Nomina del difensore). - 1. Chi e' ammesso al
          patrocinio  a  spese dello Stato puo' nominare un difensore
          scelto  tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e
          procuratori  del distretto di corte di appello nel quale ha
          sede il giudice davanti al quale pende il procedimento.
              1-bis.  Nei  casi  in cui trovino applicazione le norme
          della  legge  7 gennaio  1998,  n.  11,  l'interessato puo'
          nominare,  per la partecipazione a distanza al procedimento
          penale  dell'indagato,  dell'imputato  o del condannato, un
          secondo    difensore,    limitatamente    agli   atti   che
          effettivamente si compiono a distanza.".