Art. 8 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato puo' nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge n. 217/1990, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 9 (Nomina del difensore). - 1. Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati e procuratori del distretto di corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. 1-bis. Nei casi in cui trovino applicazione le norme della legge 7 gennaio 1998, n. 11, l'interessato puo' nominare, per la partecipazione a distanza al procedimento penale dell'indagato, dell'imputato o del condannato, un secondo difensore, limitatamente agli atti che effettivamente si compiono a distanza.".