Art. 9

  1.  Dopo  l'articolo  9  della  legge  30  luglio  1990, n. 217, e'
inserito il seguente:
"Art.  9-bis.  - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). -
1.  Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un
consulente  tecnico  residente  nel  distretto di corte d'appello nel
quale pende il procedimento.
2.  Il  difensore  della  persona ammessa al patrocinio a spese dello
Stato  puo' altresi' nominare un sostituto o un investigatore privato
autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il
giudice  competente  per  il  fatto  per  cui  si procede, al fine di
svolgere attivita' di investigazione difensiva".