Art. 9 1. Dopo l'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. - (Nomina di consulenti, sostituti e investigatori). - 1. Chi e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato puo' nominare un consulente tecnico residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il procedimento. 2. Il difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato puo' altresi' nominare un sostituto o un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attivita' di investigazione difensiva".