Art. 2
                  Diritti individuali e collettivi
                 del socio lavoratore di cooperativa

  1.  Ai  soci  lavoratori  di  cooperativa  con  rapporto  di lavoro
subordinato  si  applica  la  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  con
esclusione  dell'articolo  18  ogni  volta  che  venga a cessare, col
rapporto  di  lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresi'
tutte  le  vigenti  disposizioni in materia di sicurezza e igiene del
lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14
e  15  della  medesima legge n. 300 del 1970, nonche' le disposizioni
previste  dal  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626, e
successive  modificazioni,  e quelle previste dal decreto legislativo
14  agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalita' della
prestazione  lavorativa.  In  relazione alle peculiarita' del sistema
cooperativo,  forme  specifiche  di  esercizio  dei diritti sindacali
possono  essere  individuate  in  sede  di  accordi collettivi tra le
associazioni  nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
 
          Note all'art. 2:
              - Gli  articoli 1, 8, 14, 15 e 18 della legge 20 maggio
          1970,  n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita'
          dei  lavoratori,  della liberta' sindacale e dell'attivita'
          sindacale  nei  luoghi  di lavoro e norme sul collocamento)
          cosi' recitano:
              "Art.  1  (Liberta' di opinione). - I lavoratori, senza
          distinzione  di  opinioni  politiche,  sindacali  e di fede
          religiosa,  hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro
          opera,  di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel
          rispetto  dei  principi  della  Costituzione  e delle norme
          della presente legge".
              "Art.  8  (Divieto  di  indagini  sulle opinioni). - E'
          fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione,
          come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di
          effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni
          politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su
          fatti    non    rilevanti   ai   fini   della   valutazione
          dell'attitudine professionale del lavoratore".
              "Art.  14  (Diritto  di  associazione  e  di  attivita'
          sindacale).   -   Il  diritto  di  costituire  associazioni
          sindacali,  di  aderirvi e di svolgere attivita' sindacale,
          e' garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di
          lavoro".
              "Art.  15  (Atti  discriminatori). - E' nullo qualsiasi
          patto od atto diretto a:
                a) subordinare  l'occupazione  di  un lavoratore alla
          condizione  che aderisca o non aderisca ad una associazione
          sindacale ovvero cessi di farne parte;
                b) licenziare   un  lavoratore,  discriminarlo  nella
          assegnazione  di  qualifiche o mansioni, nei trasferimenti,
          nei   provvedimenti  disciplinari,  e  recargli  altrimenti
          pregiudizio  a  causa  della  sua  affiliazione o attivita'
          sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
              Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano
          altresi'  ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
          politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
              "Art.   18.   -  Ferma  restando  l'esperibilita  delle
          procedure  previste  dall'articolo  7 della legge 15 luglio
          1966,  n.  604, il giudice con la sentenza con cui dichiara
          inefficace  il  licenziamento  ai  sensi  dell'art. 2 della
          predetta  legge  o  annulla il licenziamento intimato senza
          giusta  causa  o giustificato motivo. ovvero ne dichiara la
          nullita'  a  norma  della legge stessa, ordina al datore di
          lavoro,  imprenditore  e  non imprenditore, che in ciascuna
          sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel
          quale  ha  avuto  luogo  il  licenziamento  occupa alle sue
          dipendenze  piu' di quindici prestatori di lavoro o piu' di
          cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare
          il  lavoratore  nel  posto  di lavoro. Tali disposizioni si
          applicano  altresi' ai datori di lavoro, imprenditori e non
          imprenditori,  che nell'ambito dello stesso comune occupano
          piu'  di  quindici  dipendenti ed alle imprese agricole che
          nel  medesimo  ambito  territoriale occupano piu' di cinque
          dipendenti,    anche   se   ciascuna   unita'   produttiva,
          singolarmente  considerata, non raggiunge tali limiti, e in
          ogni   caso   al  datore  di  lavoro,  imprenditore  e  non
          imprenditore,  che  occupa  alle  sue  dipendenze  piu'  di
          sessanta prestatori di lavoro.
              2.  Ai  fini  del  computo del numero dei prestatori di
          lavoro  di  cui  al  primo  comma  si tiene conto anche dei
          lavoratori  assunti  con  contratto di formazione e lavoro,
          dei  lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
          parziale,  per  la  quota  di orario effettivamente svolto,
          tenendo  conto,  a  tale  proposito,  che  il computo delle
          unita'  lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
          contrattazione  collettiva del settore. Non si computano il
          coniuge  ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo
          grado in linea diretta e in linea collaterale.
              3.  Il  computo  dei  limiti  occupazionali  di  cui al
          secondo comma, non incide su norme o istituti che prevedono
          agevolazioni finanziarie o creditizie.
              4.  Il  giudice  con la sentenza di cui al primo comma,
          condanna  il  datore  di  lavoro  al risarcimento del danno
          subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata
          accertata    l'inefficacia   o   l'invalidita'   stabilendo
          un'indennita'  commisurata  alla  retribuzione  globale  di
          fatto   dal   giorno   del   licenziamento  sino  a  quello
          dell'effettiva   reintegrazione   e   al   versamento   dei
          contributi  assistenziali  e  previdenziali dal momento del
          licenziamento  al momento dell'effettiva reintegrazione; in
          ogni  caso  la  misura  del  risarcimento non potra' essere
          inferiore  a  cinque  mensilita' di retribuzione globale di
          fatto.
              5.  Fermo restando il diritto al risarcimento del danno
          cosi'  come  previsto  al  quarto  comma,  al prestatore di
          lavoro  e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro
          in  sostituzione  della reintegrazione nel posto di lavoro,
          un  indennita'  pari  a quindici mensilita' di retribuzione
          globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni
          dal  ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
          ripreso  servizio,  ne' abbia richiesto entro trenta giorni
          dalla   comunicazione   del   deposito  della  sentenza  il
          pagamento  dell'indennita'  di  cui  al  presente comma, il
          rapporto  di  lavoro  si  intende  risolto allo spirare dei
          termini predetti.
              6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo
          comma e' provvisoriamente esecutiva.
              7.  Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
          all'art.  22,  su  istanza  congiunta  del lavoratore e del
          sindacato  cui  questi  aderisce  o  conferisca mandato, il
          giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, puo'
          disporre   con  ordinanza,  quando  ritenga  irrilevanti  o
          insufficienti  gli  elementi di prova forniti dal datore di
          lavoro,  la  reintegrazione  del  lavoratore  nel  posto di
          lavoro.
              8.  L'ordinanza  di cui al comma precedente puo' essere
          impugnata  con  reclamo  immediato  al giudice medesimo che
          l'ha  pronunciata.  Si  applicano le disposizioni dell'art.
          178,  terzo,  quarto,  quinto  e  sesto comma del codice di
          procedura civile.
              9. L'ordinanza puo' essere revocata con la sentenza che
          decide la causa.
              10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui
          all'art.  22,  il  datore  di lavoro che non ottempera alla
          sentenza di cui al primo comma, ovvero all'ordinanza di cui
          al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che
          l'ha  pronunciata,  e'  tenuto  anche,  per  ogni giorno di
          ritardo,  al  pagamento  a  favore  del  Fondo  adeguamento
          pensioni  di  una somma pari all'importo della retribuzione
          dovuta al lavoratore".
              - Il  decreto  legislativo  19  settembre  1994, n. 626
          (Attuazione   delle   direttive   89/391/CEE,   89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante  il  lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 265 del 12 novembre 1994.
              - Il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n.  494,
          (Attuazione   della   direttiva  92/57/CEE  concernente  le
          prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
          cantieri  temporanei o mobili) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 23 settembre 1996, n. 223, s.o.