Art. 12.
1.  All'articolo  12, quinto comma, della legge n. 184, le parole "ai
sensi  del  secondo  comma  dell'articolo  10"  sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi del comma 3 dell'articolo 10".
 
          Nota all'art. 12:
              - Il   testo   dell'art.  12,  della  citata  legge  n.
          184/1983, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.  12.  -  Quando attraverso le indagini effettuate
          consta  l'esistenza  dei  genitori  o  di  parenti entro il
          quarto grado indicati nell'articolo precedente, che abbiano
          mantenuto  rapporti  significativi  con  il minore, e ne e'
          nota  la  residenza,  il  presidente  del  tribunale  per i
          minorenni  con decreto motivato fissa la loro comparizione,
          entro  un congruo termine, dinanzi a se' o ad un giudice da
          lui delegato.
              Nel  caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori
          dalla  circoscrizione  del  tribunale  per  i minorenni che
          procede,   la   loro  audizione  puo'  essere  delegata  al
          tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
              In caso di residenza all'estero e' delegata l'autorita'
          consolare competente.
              Udite  le  dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il
          presidente  del  tribunale  per  i  minorenni  o il giudice
          delegato,  ove  ne  ravvisi  l'opportunita', impartisce con
          decreto  motivato  ai  genitori  o  ai parenti prescrizioni
          idonee  a  garantire  l'assistenza morale, il mantenimento,
          l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo
          stesso  periodici  accertamenti da eseguirsi direttamente o
          avvalendosi  del  giudice tutelare o dei servizi locali, ai
          quali puo' essere affidato l'incarico di operare al fine di
          piu' validi rapporti tra il minore e la famiglia.
              Il  presidente  o  il  giudice delegato puo', altresi',
          chiedere  al  pubblico ministero di promuovere l'azione per
          la  corresponsione  degli  alimenti  a  carico di chi vi e'
          tenuto  per  legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo,
          provvedimenti  temporanei  ai  sensi  del comma 3 dell'art.
          10".