Art. 4.
  1.  I  corsi  di  diploma universitario relativi alla figura di cui
all'articolo    1,   sono   soppressi,   garantendo,   comunque,   il
completamento  degli  studi  agli  studenti  iscritti  ai  corsi gia'
iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2.  Il  diploma  universitario  di  tecnico dell'educazione e della
riabilitazione  psichiatrica  e psicosociale e' equipollente a quello
di educatore professionale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 29 marzo 2001
                                                Il Ministro: Veronesi
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e     dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 343