Art. 10
                  Uffici di diretta collaborazione

  1.  L'organizzazione  degli  uffici  di  diretta collaborazione del
Ministero e' disciplinata con apposito regolamento.
  2.  Ove il suddetto regolamento non sia entrato in vigore alla data
di  cui  all'articolo  55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si applicano, nell'ordine:
a) il  regolamento disciplinante gli uffici di diretta collaborazione
   del Ministero dei lavori pubblici;
b) le  disposizioni  del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
   convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.