Art. 11
             Verifica dell'organizzazione del Ministero

  1.  Ogni  due  anni  l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica,  ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30  luglio  1999,  n.  300,  al fine di accertarne la funzionalita' e
l'efficienza.  Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione,
si  provvede  entro  un  anno  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente regolamento.