Art. 10. Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attivita' di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica 1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti, preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonche' alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi preventivamente autorizzati e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa piu' economica ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa. 2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia. 3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorita' di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da: a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di attivita' autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave; b) altre necessita' che possono sopravvenire, comunque connesse alle attivita' e agli interventi autorizzati. 4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attivita' formativa.