Art. 10. 
Rimborso alle organizzazioni di volontariato  delle  spese  sostenute
nelle attivita' di  soccorso,  simulazione,  emergenza  e  formazione
                           teorico-pratica 
  1.  Anche  per  il  tramite  delle  Regioni  o  degli  altri   enti
territorialmente competenti, preventivamente autorizzati,  l'Agenzia,
nei limiti delle disponibilita' di bilancio, provvede ad effettuare i
rimborsi  ai  datori  di  lavoro,  nonche'  alle  organizzazioni   di
volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le  spese  sostenute
in occasione di attivita' e di interventi preventivamente autorizzati
e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al  costo  della  tariffa
piu' economica ed al consumo di carburante  relativo  agli  automezzi
utilizzati, sulla base del chilometraggio effettivamente  percorso  e
su presentazione di idonea documentazione. I rimborsi potranno  anche
essere oggetto  di  anticipazione  da  parte  dell'autorita'  che  ha
autorizzato l'attivita' stessa. 
  2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui
al comma 1 dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia. 
  3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di
idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorita'
di pubblica sicurezza,  certificazioni  pubbliche  ecc.),  gli  oneri
derivanti da: 
    a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati  nello
svolgimento di attivita' autorizzate con esclusione dei casi di  dolo
o colpa grave; 
    b) altre necessita' che possono sopravvenire,  comunque  connesse
alle attivita' e agli interventi autorizzati. 
  4. Le richieste  di  rimborso  da  parte  delle  organizzazioni  di
volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni
successivi alla  conclusione  dell'intervento,  dell'esercitazione  o
dell'attivita' formativa.