Art. 11. 
Modalita' di intervento delle organizzazioni  di  volontariato  nelle
           attivita' di previsione, prevenzione e soccorso 
  1. Le organizzazioni di volontariato di protezione  civile  di  cui
all'articolo 1, comma 2,  prestano  la  loro  opera,  in  materia  di
previsione e prevenzione sul  territorio  in  relazione  agli  eventi
indicati al  medesimo  comma  2.  Nelle  attivita'  di  soccorso,  le
organizzazioni intervengono  su  esplicita  richiesta  dell'autorita'
competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita'  alle
funzioni  trasferite  ai  sensi   dell'articolo   108   del   decreto
legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il coordinamento. 
  2. Ove aderenti ad una o piu' organizzazioni si trovino  sul  luogo
al  momento  del  verificarsi  di  un  evento  di  cui  al  comma   2
dell'articolo  1,  nell'assoluta  impossibilita'   di   avvisare   le
competenti pubbliche autorita', possono  intervenire  per  affrontare
l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata  notizia  dei
fatti e dell'intervento  alle  autorita'  di  protezione  civile  cui
spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso. 
 
          Note all'art. 11:
              - Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
          vedi nelle note alle premesse.
              -  Per  il  testo dell'art. 108 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.