Art. 11. Modalita' di intervento delle organizzazioni di volontariato nelle attivita' di previsione, prevenzione e soccorso 1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo comma 2. Nelle attivita' di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorita' competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ne assicura il coordinamento. 2. Ove aderenti ad una o piu' organizzazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'assoluta impossibilita' di avvisare le competenti pubbliche autorita', possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorita' di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.
Note all'art. 11: - Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.