Art. 13. 
                         Estensione benefici 
  1. I benefici previsti dagli  articoli  9  e  10  in  favore  degli
appartenenti  alle  organizzazioni  di  volontariato  di   protezione
civile,  sono  estesi  dall'Agenzia  anche  agli  appartenenti   alle
organizzazioni  di  volontariato  chiamate  a  fornire   la   propria
collaborazione in occasione di eventi per i quali  e'  dichiarato  lo
stato di emergenza nazionale.