Art. 13. Estensione benefici 1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria collaborazione in occasione di eventi per i quali e' dichiarato lo stato di emergenza nazionale.