Art. 15. 
                          Norma transitoria 
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano  anche  in
vista o in occasione degli eventi di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere a)  e  b),  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  fino
all'emanazione, da parte delle regioni  e  delle  province  autonome,
della disciplina ai sensi dell'articolo 108 del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 112. 
 
          Note all'art. 15:
              -  Per  il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b),
          della  citata  legge  24 febbraio  1992, n. 225, vedi nelle
          note all'art. 1.
              -  Per  il  testo dell'art. 108 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.