Art. 15. Norma transitoria 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome, della disciplina ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.