Art. 2. 
Concessione  di  contributi  finalizzati   al   potenziamento   delle
attrezzature e  dei  mezzi  e  al  miglioramento  della  preparazione
             tecnica e per la formazione dei cittadini. 
  1. L'Agenzia puo' concedere  alle  organizzazioni  di  volontariato
iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei
limiti  degli   stanziamenti   destinati   allo   scopo,   contributi
finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi,  nonche'
al miglioramento della preparazione tecnica  e  alla  formazione  dei
cittadini. 
  2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si  intende  il
raggiungimento di un livello di dotazione  di  apparati  strumentali,
piu' elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione  dispone,  sia
mediante interventi sulle  dotazioni  gia'  acquisite,  sia  mediante
acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature. 
  3. Per miglioramento  della  preparazione  tecnica  si  intende  lo
svolgimento  delle  pratiche  di  addestramento  e  di   ogni   altra
attivita', ivi inclusa quella di formazione,  atta  a  conseguire  un
miglioramento qualitativo ed una  maggiore  efficacia  dell'attivita'
espletata dalle organizzazioni. 
  4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attivita' diretta a
divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonche'  a
favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione  dei  comportamenti
individuali e collettivi, utili a ridurre i  rischi  derivanti  dagli
eventi di cui  al  comma  2  dell'articolo  1,  e  ad  attenuarne  le
conseguenze. 
  5. Le attivita' di cui ai commi  3  e  4  debbono  espletarsi,  nel
rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite  le
regioni e le province autonome interessate,  dall'Agenzia  che,  allo
scopo  di  verificare  esigenze  e   risultati   conseguibili,   puo'
organizzare corsi sperimentali. 
  6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma  1,
sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformita'  ai
modelli  A  e  B  allegati  al  presente  regolamento,  deve   essere
indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,  entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno,
all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3
e 4. 
  7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore  al
75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili
puo' essere aumentata oltre tale limite, fino alla  totale  copertura
della spesa, in  relazione  alle  esigenze  delle  organizzazioni  di
volontariato in aree del territorio nazionale che presentino  elevati
indici di rischio o per le quali sia in atto la  dichiarazione  dello
stato di emergenza nazionale, al momento della domanda. 
  8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo  si
tiene conto delle eventuali, analoghe  concessioni  di  contributi  o
agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni  pubbliche
al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante
deve  indicare  i  contributi  e   le   agevolazioni   ricevute   con
dichiarazione sostitutiva di  atto  di  notorieta'  allegandola  alla
domanda di cui al comma 6.  L'ammontare  complessivo  dei  contributi
pubblici  o  privati,  anche  congiuntamente  considerati,  non  puo'
superare   l'importo    della    spesa    effettivamente    sostenuta
dall'organizzazione   con   riguardo   al   medesimo   progetto    di
potenziamento delle strutture, o di miglioramento della  preparazione
tecnica, o di formazione dei cittadini. 
  9. In  caso  di  partecipazione  delle  regioni  e  delle  province
autonome, delle province, dei comuni e  delle  comunita'  montane  al
finanziamento dei progetti di cui al presente articolo,  l'erogazione
del relativo contributo concesso dall'Agenzia puo' avvenire anche per
il tramite dei suddetti enti.