Art. 2. Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini. 1. L'Agenzia puo' concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonche' al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei cittadini. 2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali, piu' elevato rispetto a quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature. 3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attivita', ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attivita' espletata dalle organizzazioni. 4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attivita' diretta a divulgare fra i cittadini la cultura di protezione civile, nonche' a favorire la conoscenza delle nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne le conseguenze. 5. Le attivita' di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, puo' organizzare corsi sperimentali. 6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata in conformita' ai modelli A e B allegati al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista negli articoli 3 e 4. 7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno documentato. La percentuale dei costi finanziabili puo' essere aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa, in relazione alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, al momento della domanda. 8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o privati, anche congiuntamente considerati, non puo' superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione tecnica, o di formazione dei cittadini. 9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province, dei comuni e delle comunita' montane al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo, l'erogazione del relativo contributo concesso dall'Agenzia puo' avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.