Art. 5. 
        Criteri e procedure per la concessione dei contributi 
  1. L'Agenzia, d'intesa  con  la  Conferenza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  definisce  coerentemente
con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera
f), n. 2), i criteri generali di  ripartizione  dei  contributi,  che
restano in vigore per un triennio. Sulla base dei  criteri  definiti,
l'Agenzia, sentito il Comitato di cui  all'articolo  12,  predispone,
entro il 30 giugno di  ciascun  anno,  il  piano  di  erogazione  dei
contributi  alle   organizzazioni   iscritte   nell'elenco   di   cui
all'articolo 1, comma 3, in relazione alle domande  presentate  entro
il 31 dicembre dell'anno precedente. 
  2. I parametri di valutazione per  la  concessione  dei  contributi
tengono conto: 
    a)  dei  rischi  del  territorio  o  dell'esistenza  dello  stato
d'emergenza nazionale; 
    b)  dei   benefici   ottenibili   attraverso   l'erogazione   del
contributo; 
    c) della consistenza di altri  eventuali,  precedenti  contributi
concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. 
  3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano  di
erogazione di cui al comma 1, viene  data  comunicazione  a  ciascuna
organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato
di ammissione parziale  o  totale  o  di  esclusione  dal  contributo
stesso. Analoga  comunicazione  va  data  alla  regione  o  provincia
autonoma interessata. 
 
          Note all'art. 5:
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
              -  Per  il  testo  dell'art.  107, comma 1, lettera f),
          numero  2,  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
          vedi nelle note alle premesse.