Art. 5. Criteri e procedure per la concessione dei contributi 1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri generali di ripartizione dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predispone, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. 2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto: a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale; b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo; c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. 3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di volontariato richiedente del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga comunicazione va data alla regione o provincia autonoma interessata.
Note all'art. 5: - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". - Per il testo dell'art. 107, comma 1, lettera f), numero 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse.