Art. 6. 
                      Obblighi dei beneficiari 
  1. I beneficiari dei  contributi  previsti  dall'articolo  3,  sono
tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: 
    a) tenuta in efficienza di  mezzi,  attrezzature  e  strutture  e
divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove  di  natura
durevole, senza esplicita autorizzazione da parte  dell'Agenzia,  per
un periodo di tre  anni  dalla  data  di  acquisizione  dei  predetti
macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche  nel  caso  di
anticipato scioglimento dell'organizzazione o  di  trasferimento  dei
beni acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al  presente
comma puo' cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o  di
un suo delegato, nei casi in cui la distrazione  dall'uso  originario
sia connessa ad un  progetto  di  ristrutturazione  o  di  successivo
improcrastinabile    potenziamento,    preventivamente    autorizzati
dall'Agenzia; 
    b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione  dei
beni mobili registrati; 
    c) realizzazione  dell'iniziativa  entro  un  termine  stabilito,
prorogabile solo  per  fatti  non  imputabili  all'organizzazione,  e
certificata da opportuna documentazione.