Art. 6. Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni: a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole, senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui al presente comma puo' cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia; b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili registrati; c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, prorogabile solo per fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da opportuna documentazione.