Art. 7. 
          Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa 
  1. L'Agenzia dispone accertamenti  volti  a  verificare  l'avvenuto
potenziamento delle attrezzature, dei  mezzi  e  delle  strutture  in
conformita' alla  documentazione  prodotta  all'atto  della  domanda,
nonche' il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6. 
  2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale  di
funzionari  tecnici  ed   amministrativi   individuati   dall'Agenzia
medesima. 
  3.  Eventuali   violazioni   delle   prescrizioni   contenute   nel
provvedimento di concessione del contributo determinano: 
    a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del  contributo  finanziario
accordato; 
    b) l'avvio della procedura  per  il  recupero  del  contributo  o
dell'acconto sul contributo gia'  erogato,  maggiorato  dei  relativi
interessi al tasso legale. 
  4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia
dispone con provvedimento motivato,  da  comunicare  alla  competente
prefettura,  alla  regione,  alla  provincia  autonoma,  l'esclusione
dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata  di
cinque anni. Eventuali richieste avanzate  nel  predetto  quinquennio
sono considerate irricevibili. 
  5. Verifiche ed accertamenti  possono  essere,  altresi',  disposti
dall'Agenzia, con le medesime modalita' di cui al comma 2, al fine di
accertare  il  regolare  svolgimento  delle  attivita'   dirette   al
miglioramento della preparazione tecnica  e  per  la  formazione  dei
cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione  e  secondo
la gravita', i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.