Art. 7. Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa 1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture in conformita' alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonche' il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6. 2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima. 3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano: a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del contributo finanziario accordato; b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo gia' erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale. 4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili. 5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresi', disposti dall'Agenzia, con le medesime modalita' di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attivita' dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione e secondo la gravita', i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.