Art. 8. 
Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita'  di
predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile -  Forme
                             e modalita' 
  1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri  1)
e 2) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le organizzazioni
di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma  2,
del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di
operativita', forniscono  all'autorita'  competente  ai  sensi  della
legge n. 225 del 1992, in conformita'  alle  funzioni  trasferite  ai
sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ogni
possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di
volontariato,  in  emergenza,  vengono  individuati  nei   piani   di
protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2
dell'articolo  1,  in  relazione  alla  tipologia  del   rischio   da
affrontare, alla natura ed alla tipologia delle  attivita'  esplicate
dall'organizzazione. 
  2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo  1,  comma
2, vengono sentite in relazione alle attivita' oggetto  di  indirizzi
di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del  decreto
legislativo n. 112 del  1998  e  prendono  parte  alle  attivita'  di
predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile,  per  i
casi di eventi calamitosi di cui al comma 2  dell'articolo  1,  nelle
forme e con le modalita' concordate  con  l'autorita'  competente  ai
sensi della legge n. 225  del  1992,  in  conformita'  alle  funzioni
trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n.  112
del 1998. 
  3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed
all'attuazione dei piani di protezione civile, le  organizzazioni  di
volontariato comunicano all'autorita' di protezione civile competente
con cui intendono collaborare: 
    a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti; 
    b) la specialita' individuale posseduta  nell'ambito  del  gruppo
operativo  ed  il  grado  di  responsabilita'  rivestito  da  ciascun
volontario all'interno del gruppo stesso; 
    c) la dotazione dei  mezzi,  delle  attrezzature  di  intervento,
delle risorse logistiche, di comunicazione e  sanitarie,  nonche'  la
reperibilita' del responsabile; 
    d) la capacita' ed i tempi di mobilitazione; 
    e) l'ambito territoriale di operativita'. 
  4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli
studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in  materia  di
protezione civile, con l'osservanza  delle  modalita'  e  nei  limiti
stabiliti dalla legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  nel  rispetto  dei
principi introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
  5. L'Agenzia promuove,  d'intesa  con  le  regioni  e  le  province
autonome interessate, anche mediante appositi  corsi  di  formazione,
iniziative dirette a favorire la partecipazione delle  organizzazioni
di  volontariato  alle  attivita'  di  previsione  e  prevenzione  in
collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi
di cui al comma 2 dell'articolo 1. 
  6.  Nell'ambito   delle   attivita'   di   predisposizione   e   di
aggiornamento dei piani di emergenza, relativi  agli  eventi  di  cui
all'articolo 1, comma 2, le autorita'  competenti  possono  avvalersi
della collaborazione delle organizzazioni  di  volontariato  iscritte
nell'elenco di cui all'articolo  1,  comma  3.  Nei  confronti  delle
organizzazioni  suddette   e   dei   relativi   aderenti,   impiegati
espressamente dall'Agenzia, si  applicano  i  benefici  di  cui  agli
articoli 9 e 10. 
 
          Note all'art. 8:
              - Per il testo degli articoli 107, comma 1, lettera f),
          numeri  1 e 2, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112, vedi nelle note alle premesse.
              - Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
          vedi nelle note alle premesse.
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".
              -  La  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, reca: "Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali".