Art. 8. Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalita' 1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operativita', forniscono all'autorita' competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998, ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attivita' esplicate dall'organizzazione. 2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sentite in relazione alle attivita' oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 1), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e prendono parte alle attivita' di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme e con le modalita' concordate con l'autorita' competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformita' alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998. 3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all'attuazione dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano all'autorita' di protezione civile competente con cui intendono collaborare: a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti; b) la specialita' individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il grado di responsabilita' rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo stesso; c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonche' la reperibilita' del responsabile; d) la capacita' ed i tempi di mobilitazione; e) l'ambito territoriale di operativita'. 4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attivita' di previsione e prevenzione in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1. 6. Nell'ambito delle attivita' di predisposizione e di aggiornamento dei piani di emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorita' competenti possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3. Nei confronti delle organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente dall'Agenzia, si applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.
Note all'art. 8: - Per il testo degli articoli 107, comma 1, lettera f), numeri 1 e 2, e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, vedi nelle note alle premesse. - Per l'argomento della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vedi nelle note alle premesse. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". - La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".