Art. 13 Dimissioni dal corso 1. E' dimesso dal corso di cui al precedente articolo 12 il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) non e' dichiarato idoneo al servizio d'istituto per il numero e la gravita' delle sanzioni disciplinari riportate. 2. Il personale che, per giustificato motivo, e' stato assente dal corso per piu' di trenta giorni e' ammesso a frequentare un corso successivo. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale resosi responsabile d'infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. In caso di assenza dal corso senza giustificato motivo si applicano le disposizioni dell'articolo; 127, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.