Art. 13
                        Dimissioni dal corso

  1.  E'  dimesso  dal  corso  di  cui  al  precedente articolo 12 il
personale che:
    a) dichiara di rinunciare al corso;
    b) non supera gli esami di fine corso;
    c)  non e' dichiarato idoneo al servizio d'istituto per il numero
e la gravita' delle sanzioni disciplinari riportate.
  2.  Il personale che, per giustificato motivo, e' stato assente dal
corso  per  piu'  di  trenta giorni e' ammesso a frequentare un corso
successivo.  Il  personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i
trenta  giorni  e'  stata  determinata  da  maternita',  e' ammesso a
frequentare  il  corso  successivo  ai  periodi  d'assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
  3.   E'   espulso   dal  corso  il  personale  resosi  responsabile
d'infrazioni  punibili  con  sanzioni  disciplinari  piu' gravi della
deplorazione.
  4.  In  caso  di  assenza  dal  corso  senza giustificato motivo si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo; 127, comma 1, lettera c),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  5.  I  provvedimenti  di  dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati  con  decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria,  su  proposta del direttore dell'Istituto Superiore di
Studi Penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.