Art. 16 Bando di concorso 1. Il concorso e' indetto con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il bando di concorso deve indicare: a) il numero dei posti complessivi messi a concorso; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; c) il termine e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione, nonche' l'avviso relativo al diario ed alle sedi delle prove scritte ed orali; d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) le materie oggetto delle prove d'esame; f) la votazione minima da conseguire nelle prove scritte e nel colloquio; g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile all'espletamento del concorso.