Art. 16
                          Bando di concorso

  1.  Il  concorso  e'  indetto con decreto del capo del Dipartimento
dell'Amministrazione   penitenziaria.   Il  bando  di  concorso  deve
indicare:
    a) il numero dei posti complessivi messi a concorso;
    b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
    c)  il  termine  e le modalita' di presentazione delle domande di
partecipazione,  nonche'  l'avviso  relativo  al  diario ed alle sedi
delle prove scritte ed orali;
    d)  le  categorie  dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse;
    e) le materie oggetto delle prove d'esame;
    f)  la  votazione  minima da conseguire nelle prove scritte e nel
colloquio;
    g)   ogni   altra   prescrizione   o   notizia   ritenuta   utile
all'espletamento del concorso.