Art. 17 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame e' composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione, economica C2. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo', essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. La commissione e' nominata con decreto del capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.