Art. 17
                      Commissione esaminatrice

  1.  La  commissione  esaminatrice  per  lo  svolgimento delle prove
d'esame  e'  composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o
avvocato  dello  Stato  di  corrispondente  qualifica  o un dirigente
generale  o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro
membri scelti tra i funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con
qualifica dirigenziale.
  2.    Svolge    le    funzioni   di   segretario   un   funzionario
dell'Amministrazione   penitenziaria   con  qualifica  non  inferiore
all'ottava,  ovvero  appartenente  all'area funzionale C - posizione,
economica C2.
  3.  Per  supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti di
uno  dei  componenti o del segretario della commissione, puo', essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu'
segretari   supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto  di
costituzione   della   commissione   esaminatrice  o  con  successivo
provvedimento.
  4. La commissione e' nominata con decreto del capo del Dipartimento
della Amministrazione penitenziaria.