Art. 18 Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed un colloquio: Prove scritte: 1) diritto penitenziario; 2) elementi di diritto penale e di diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria. 2. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su elementi di diritto costituzionale, di diritto amministrativo e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria. 3. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte. 4. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi. 5. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio. 6. I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera; nonche' con una prova facoltativa concernente elementi di informatica. 7. Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto al colloquio.