Art. 18
                            Prove d'esame

  1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed
un colloquio:
  Prove scritte:
    1) diritto penitenziario;
    2)  elementi  di  diritto penale e di diritto processuale penale,
con  particolare  riferimento  alle  norme concernenti l'attivita' di
polizia giudiziaria.
  2.  Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte,  anche  su  elementi  di  diritto costituzionale, di diritto
amministrativo e di ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.
  3.  Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una
votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove
scritte.
  4.  Il  colloquio  non  si  intende superato se il candidato non ha
riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.
  5.  L'ammissione  al  colloquio,  con  l'indicazione  del punteggio
riportato  nelle  prove  scritte,  e'  comunicata al candidato almeno
venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  lo  svolgimento  del
colloquio.
  6.  I  candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una
prova  facoltativa  in  una  lingua  straniera; nonche' con una prova
facoltativa concernente elementi di informatica.
  7.  Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un
punteggio  fino  ad  un  massimo  di  1.50 per ciascuna prova, che va
aggiunto a quello ottenuto al colloquio.