Art. 19
                               Titoli

  1.  Le  categorie  dei  titoli  da  ammettere  a  valutazione ed il
punteggio  massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono
stabiliti come segue:
    a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 12;
    b)  qualita'  delle  funzioni  svolte,  come dedotte dai rapporti
informativi,  con  particolare  riferimento alla specifica competenza
professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche
in relazione alla sede di servizio, fino a punti 6;
    c)   incarichi   e   servizi  speciali  conferiti  con  specifico
provvedimento   dell'Amministrazione,  che  comportino  un  rilevante
aggravio   di  lavoro  e  presuppongano  una  particolare  competenza
professionale: fino a punti 6;
    d) diploma di laurea: fino a punti 9;
    e)   titoli  attinenti  alla  formazione  ed  al  perfezionamento
professionale  del  candidato,  con  particolare riguardo al profitto
tratto dai corsi professionali: fino a punti
    f)  incarichi e servizi di particolare rilievo svolti nel settore
delle   relazioni   esterne,  nonche'  nel  campo  dell'informazione,
tendenti  alla  divulgazione  di  notizie,  atti  e  documenti  utili
riguardanti  l'Amministrazione penitenziaria, sempre che cio' risulti
da atti ufficiali: fino a punti 4;
    g) speciali riconoscimenti: fino a punti 2;
  2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice
determina  i  titoli  valutabili  ed  i  criteri  di  massima  per la
valutazione  degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
Predetermina,   altresi',   i   punteggi  da  attribuire  ai  giudizi
complessivi   presi   in   considerazione.  Tali  operazioni  vengono
riportate nei verbali del concorso.
  3.  La  commissione  esaminatrice  annota  i  titoli  valutati ed i
relativi  punteggi  su  apposite  schede individuali, sottoscritte da
tutti  i  componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di
ciascun candidato.
  4.  Le  somme  dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli
sono  divisi  per  il  numero  dei  votanti  ed i relativi quozienti,
calcolati  al  cinquantesimo,  sono sommati tra loro. Il totale cosi'
ottenuto,  calcolato  al  cinquantesimo,  costituisce il punteggio di
merito attribuito dalla commissione.
  5.  La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.