Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono ammessi a partecipare i cittadini italiani, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria; c) requisiti morali e di condotta; d) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purche' siano stati sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale; e) eta' non superiore agli anni trentadue. 2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1, ad eccezione del limite d'eta', non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 146 del 2000, se i posti riservati al personale appartenente al 'Corpo di polizia penitenziaria non vengono coperti, i posti resi disponibili sono assegnati ai candidati idonei, in base alla graduatoria del concorso. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato, condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.