Art. 2
                     Requisiti di partecipazione

  1.  Al  concorso  per  la  nomina alla qualifica iniziale del ruolo
direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono ammessi a
partecipare  i  cittadini  italiani, di ambo i sessi, in possesso dei
seguenti requisiti:
    a) godimento dei diritti civili e politici;
    b)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale al servizio nel
Corpo di polizia penitenziaria;
    c) requisiti morali e di condotta;
    d)  laurea  in  giurisprudenza  o in scienze politiche, ovvero in
economia  e  commercio,  purche'  siano  stati sostenuti gli esami di
diritto penale e diritto processuale penale;
    e) eta' non superiore agli anni trentadue.
  2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei
prescritti  requisiti  previsti  al  comma 1, ad eccezione del limite
d'eta', non deve aver riportato, nel precedente biennio, una sanzione
disciplinare  pari  o  piu'  grave  della deplorazione. Si applicano,
altresi',  le  disposizioni  contenute  negli  articoli  93 e 205 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n.
146  del  2000,  se  i  posti  riservati al personale appartenente al
'Corpo  di  polizia  penitenziaria  non vengono coperti, i posti resi
disponibili   sono  assegnati  ai  candidati  idonei,  in  base  alla
graduatoria del concorso.
  4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
forze  armate,  dai  corpi  militarmente  organizzati o destituiti da
pubblici  uffici,  che hanno riportato, condanna a pena detentiva per
reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.