Art. 22
                        Dimissioni dal corso

  1.  E' dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al
corso.
  2.  Il personale che, per giustificato motivo, e' stato assente dal
corso  per  piu' di trenta giorni, ovvero che non ha superato l'esame
finale, e' ammesso a frequentare un corso successivo. Il personale di
sesso  femminile,  la  cui  assenza  oltre  i  trenta giorni e' stata
determinata   da  maternita',  e'  ammesso  a  frequentare  il  corso
successivo   ai   periodi   di  assenza  dal  lavoro  previsti  dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
  3.  E'  espulso  dal  corso il personale responsabile di infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
  4.  In  caso  di  assenza  dal  corso  senza giustificato motivo si
applicano le disposizioni dell'articolo 127, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  5.  I  provvedimenti  di  dimissione e di espulsione dal corso sono
adottati  con  decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria  su  proposta  del direttore dell'Istituto Superiore di
Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.