Art. 22 Dimissioni dal corso 1. E' dimesso dal corso il personale che dichiara di rinunciare al corso. 2. Il personale che, per giustificato motivo, e' stato assente dal corso per piu' di trenta giorni, ovvero che non ha superato l'esame finale, e' ammesso a frequentare un corso successivo. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i trenta giorni e' stata determinata da maternita', e' ammesso a frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 4. In caso di assenza dal corso senza giustificato motivo si applicano le disposizioni dell'articolo 127, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.