Art. 24
Requisiti  per  l'ammissione  al  concorso previsto dall'articolo 23,
                              lett. a)

  1.  Al concorso e' ammesso il personale appartenente al ruolo degli
ispettori,  con  qualifica  non  inferiore  ad ispettore, ed al ruolo
separato  e  limitato del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso
almeno  del diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo
grado.
  2.  E'  escluso  dal  concorso  il  personale  che,  nel precedente
biennio,  ha  riportato  una  sanzione disciplinare pari o piu' grave
della  deplorazione,  nonche',  a  norma  degli articoli 93 e 205 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, il
personale  sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel
triennio  precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a
"buono".
  3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e'
disposta,  in  qualunque  momento,  con decreto motivato del capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
  4.  Per  il  personale  nei cui confronti sia pendente procedimento
penale   o   disciplinare,  in  attesa  della  relativa  definizione,
l'ammissione  al  concorso, nonche' l'eventuale nomina, sono disposte
con riserva.