Art. 24 Requisiti per l'ammissione al concorso previsto dall'articolo 23, lett. a) 1. Al concorso e' ammesso il personale appartenente al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e limitato del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso almeno del diploma di maturita' di scuola media superiore di secondo grado. 2. E' escluso dal concorso il personale che, nel precedente biennio, ha riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della deplorazione, nonche', a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono". 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Per il personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso, nonche' l'eventuale nomina, sono disposte con riserva.