Art. 4
                       Esclusione dal concorso

  1.  Sono  esclusi  dal  concorso  i  candidati  non in possesso dei
requisiti previsti dal precedente articolo 2.
  2.  E'  escluso dal concorso, altresi', a norma degli articoli 93 e
05 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
il  personale  appartenente al Corpo di polizia penitenziaria sospeso
cautelarmente   dal   servizio  ed  il  personale  che  nel  triennio
precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".
  3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e'
disposta,  in  qualunque  momento,  con decreto motivato del capo del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.