Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 2. 2. E' escluso dal concorso, altresi', a norma degli articoli 93 e 05 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono". 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.