Art. 8 Prova preliminare 1. Qualora il numero dei candidati superi le 1.500 unita', l'ammissione alle prove d'esame puo' essere preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. 2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione puo' avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da Predispone, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi. 4. La correzione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica. 5. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.