Art. 8
                          Prova preliminare

  1.  Qualora  il  numero  dei  candidati  superi  le  1.500  unita',
l'ammissione  alle  prove  d'esame puo' essere preceduta da una prova
preliminare  consistente  in  una serie di domande a scelta multipla,
vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
  2.  Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla,  l'Amministrazione  puo' avvalersi della consulenza di enti
pubblici o di privati specializzati nel settore.
  3.  La  commissione  stabilisce  preventivamente  il  numero  delle
domande   da   Predispone,  la  durata  della  prova,  i  criteri  di
valutazione e di attribuzione dei punteggi.
  4.  La  correzione  degli  elaborati puo' essere effettuata anche a
mezzo  di  strumentazioni  automatiche ed utilizzando procedimenti di
lettura ottica.
  5.  La  prova  si  intende  superata  se  il  candidato riporta una
votazione non inferiore a sei decimi.