Art. 10. 1. Copia dell'ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del decreto legislativo, e' notificata, a cura della cancelleria, al ricorrente. Dalla data della notificazione decorre il termine per la reiterazione del ricorso. 2. Il ricorrente puo' chiedere la restituzione degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 26 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, vedasi nelle note all'art. 4.