Art. 10.
  1.  Copia  dell'ordinanza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo
26,  comma  4  del  decreto  legislativo, e' notificata, a cura della
cancelleria, al ricorrente. Dalla data della notificazione decorre il
termine per la reiterazione del ricorso.
  2. Il ricorrente puo' chiedere la restituzione degli atti contenuti
nel fascicolo di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
 
          Nota all'art. 10:
              - Per  il  testo  dell'art.  26 del decreto legislativo
          28 agosto 2000, n. 274, vedasi nelle note all'art. 4.